Trovato....ecco il vecchio testo dell'art. 17 T.U. n. 1775/1933

Art. 17
1. Per le derivazioni e utilizzazioni in tutto o in parte abusivamente in atto, l'utente che,
all'uopo diffidato, non presenti nel termine assegnatogli domanda di concessione in via
di sanatoria o non firmi nel termine assegnatogli il disciplinare per la concessione, è
tenuto al pagamento dei canoni per l'uso esercitato, nella misura prevista dalla
presente legge, nonché al versamento della somma dovuta a norma dell'art. 7, comma
secondo, ed al rimborso all'amministrazione per le spese d'istruttoria e per quelle di
esecuzione di ufficio, salvo ogni altro adempimento e comminatoria stabiliti dalle leggi.
2. I limiti dell'uso ed i conseguenti oneri stabiliti dalle leggi sono determinati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.
3. La stessa disposizione si applica per le derivazioni e utilizzazioni in atto in virtù di
autorizzazioni provvisorie ai sensi della presente legge.
4. Resta fermo il disposto dell'art. 54.
Ciao


"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859