Ciao Massimo, cerco di risponderti anche se non è facile trattare l'argomento in un solo post. Meglio domande su esempi pratici e reali.
Dunque:
1) tutti i punti del comma 1 devono essere soddisfatti, altrimenti le terre da scavo sono da considerarsi rifiuto e come tali dovranno essere gestiti in conformità alla disciplina prevista dal titolo quarto del D.Lgs. 152/06
2) con il nuovo art. 186, il controllo viene passato da ARPAT al comune di "partenza" delle terre. Nei casi di progetto sottoposto a VIA o a PaC o DIA i requisiti del comma 1 devono essere interamente acquisiti ed accertati in sede di valutazione del progetto. Quindi la caratterizzazione qualitativa, i luoghi di destinazione, le modalità di stoccaggio e movimentazione etc. devono far parte della documentazione progettuale trasmessa ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione degli interventi. A tal proposito è fondamentale che gli uffici competenti ai rilasci delle autorizzazioni (Regione, Provincia, Comune per le VIA e Comune per i PaC e le DIA) forniscano adeguate informazioni ed aggiornino l’elenco della documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione,
3)Si, secondo me possono essere inserite nella Relazione Geologica. Infatti gli accertamenti dovrebbero essere effettuati in contemporanea alle indagini preventive, in questo caso geotecniche, in modo da minimizzare i costi e i tempi di acquisizione dei requisiti previsti ed ampliando così il range della professione di geologo (chiaramente da farsi pagare in aggiunta alla parte geologica e geotecnica s.s.). Il campionamento dovrebbe (ed uso il condizionale) essere realizzato secondo le specifiche riportate nel quaderno UNI10802. In sostanza è necessario, una volta individuato il sito di destinazione e quindi note le caratteristiche di compatibilità (la destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore Generale del Comune dove ricade il sito di destinazione), effettuare il campionamento dei materiali prima della loro movimentazione. I certificati di analisi saranno allegati, insieme alla Relazione Geologica o ad una breve relazione, redatta da un Tecnico competente (Geologo, Ingegnere o Chimico), attestante la compatibilità con il sito di destinazione, alla documentazione progettuale per il rilascio dell’autorizzazione.
Si può concludere quindi che:
E’ obbligatorio che la sussistenza dei requisiti per il riutilizzo ai sensi dell'art. 186 sia verificata in sede di stesura del progetto dell’opera. Questo implica che la procedura autorizzativa per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo diventi un’attività preventiva, al pari della caratterizzazione geotecnica dei terreni, con redazione di apposita relazione (od integrata nella relazione geologica), redatta da un Tecnico competente (Geologo, Ingegnere o Chimico), o comunque facente parte della relazione di progetto, da trasmettere insieme a tutta la documentazione progettuale all’autorità competente (uffici tecnici di Regione, Provincia Comune delle pratiche VIA; Uffici Tecnici comunali nei PaC e DIA).
La difficoltà maggiore di una procedura di questo tipo è insita nel reperimento di progetti di opere che possano utilizzare le terre e rocce. La norma prevede infatti che il luogo di destinazione abbia non solo i requisiti di compatibilità ambientale, ma il suo progetto identifichi esattamente le volumetrie necessarie. E’ quindi indispensabile che, per poter individuare il cantiere di destinazione, il suo progetto sia già realizzato, almeno come preliminare, già nelle fasi di redazione del progetto relativo all’intervento che produrrà il materiale da riutilizzare.
Le terre e rocce da scavo che in teoria potrebbero essere riutilizzate ma che al momento della loro formazione non hanno certezza di effettivo utilizzo per motivi di varia natura (indisponibilità di siti, materiale non idoneo dal punto di vista prestazionale, vincoli particolari etc.) sono da considerarsi rifiuti e come tali dovranno essere smaltiti o recuperati conformemente alla disciplina prevista dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06.
Nel caso di riutilizzo sullo stesso cantiere di produzione le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate senza adempimenti, nel rispetto dei seguenti requisiti: omogeneità nella composizione, assenza di pregiudizio per l’ambiente, riutilizzo certo immediato e integrale del materiale. Ovviamente le modalità di riutilizzo devono essere ben dettagliate nel progetto autorizzato.
Spero di essere stato chiaro. Se hai bisogno chiedi pure (non ti garantisco una risposta immediata (sono un po impegnato in questi giorni).
Ciao
Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).