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Salve, vorrei sapere se qualcuno di voi è a conoscenza della periodicità dell'aggiornamento della relazione tecnica da allegare alla domanda per spargimento delle acque di risulta della molitura dei frantoi oleari. In pratica ho fatto una relazione tecnica di questo tipo nel 2006, e ho scoperto che è stata consegnata nel 2007 dal titolare del frantoio. Lo poteva fare? Non va aggiornata ogni anno?
Nel D.L. n.152 del 2005, è intuitivo ma mi sembra che non sia scritto chiaramente.
Grazie per le eventuali risposte.

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da dove posti?

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Dalla provincia di Rieti.

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La legge che regola lo sapndimento delle acque provenienti da frantoi oleari è la Legge 11/11/1996 n° 574. Qui si stabilisce che lo spandimento sullo stesso terreno può essere effettuato per due anni consecutivi, dopo tale periodo il terreno deve essere lasciato a riposo, quindi lo spandimento dovrà essere effettuato su altri terreni sui quali ovviamente si dovrà redigere una nuova relazione tecnica.

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Ho riletto tutta la Legge n. 574 del 11/11/1996 a cui fai riferimento, ma non ho trovato nessuna indicazione riguardo ai due anni a cui facevi riferimento. Cortesemente mi potresti indicare articolo e comma?
Comunque attualmente si fa riferimento a Decreto 6/07/2005 che disciplina in particolare le modalità di attuazione degli articoli 3,5,6,9 della Legge n. 574/96.
Grazie per l'interessamento.

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La durata dello spandimento per due anni seguiti da un anno di riposo del terreno non è stabilita dalla legge 574 si tratta di buona pratica agricola in quanto la distribuzione di tali acque abbassa il pH del terreno e non lo rende adatto, se non gli si lascia il tempo di ritornare a livelli normali, alle colture tradizionali, lo spandimento quindi da partica fertilizzante diventa nociva.
In teoria una volta redatta la relazione su un terreno, stabilite le aree adatte allo spandimento, calcolate le quantità di acqua da distribuire ed indicate le modalità dello spandimento, sta alla Committenza decidere quando presentare il documento tecnico e per quanti anni effettuare lo spandimento sul medesimo terreno semplicemente presentando la comunicazione al sindaco del Comune senza bisogno di presentare una nuova relazione tecnica.
Spero di esserti stato d'aiuto

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Mi sembra strano che la relazione tecnica non debba essere aggiornata annualmente. Paradossalmente se io faccio una relazione nel 2006 e viene presentata per la prima volta nel 2010 e il confinante ha costruito una bella villa con piscina, ha fatto l'orto e un bel pozzo per acqua potabile, oppure è cambiata una qualsiasi altra condizione al contorno, la mia relazione è comunque valida? Io sono in ogni caso responsabile? Non devo essere io professionista a stabilire se le condizioni permettono ancora lo spargimento delle acque? Infatti mi sembra strano affidare tutto al buon senso della Committenza che nella maggior parte dei casi vuole solo risparmiare tempo e denaro, infischiandosene dell'ambiente! Infatti nel mio caso specifico, il proprietario del frantoio per cui io ho lavorato ha presentato per ben 13 anni la stessa relazione tecnica in fotocopia e spargendo le acque sempre sullo stesso terreno: non credo sia possibile e non voglio che faccia la stessa cosa con la mia professionalità. Posso impedirglielo legalmente?
Grazie ancora per il tempo dedicatomi!

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Quando la ditta che opera lo spadimento (attenzione non è detto che sia la stessa che produce le acque del frantoio) presenta comunicazione al Comune , che funge da organo di controllo, il responsabile tecnico verifica la completezza ed accuratezza della documentazione presentata e può richiedere integrazioni. La ditta che opera lo spandimento è tenuta a conoscere e rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente. Quando ad un eventuale controllo viene verificata la non conformatità con le metodologie prescritte dalla legge scattano le sanzioni.
Di solito lo spandiemento avviene in aree agricole dove le norme urbanistiche non consentono la costruzione di edifici residenziali ex novo, se inoltre si perfora un pozzo ad uso irriguo o potabile si è tenuti a chiedere opportuna autorizzazione ed in quel caso se è già autorizzato lo spandimento è il pozzo che non si può fare.
Io personalmente ho redatto nel 2004 una relazione relativa ad un terreno su cui effettuare lo spandimento ed il proprietario continua regolarmente a presentare comunicazione annuale facendo riferimento a quanto depositato nel 2004 attestando il non cambiamento dello stato dei luoghi ed il Comune lo accetta regolarmente.
Il problema è che a livello provinciale e regionale non tutti hanno formulato delle linee guida e spesso i tecnici comunali non sanno che pesci prendere per una cosa che spesso non hanno mai sentito nominare.

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Il fatto che il committente affermi il non cambiamento delle condizioni al contorno mi sembra un controsenso, in quanto, se non ha le competenze per farsi da solo la relazione tecnica, non può avere neanche le competenze per determinare il non cambiamento dello stato dei luoghi. Inoltre se fosse così, la responsabilità dovrebbe essere tutta sua e del Comune che accetta la pratica, invece è anche nostra. Quindi a naso credo ci sia qualcosa che non va. Non mi posso prendere la responsabilità penale a vita a fronte di un lavoro fatto e pagato una volta sola, fidandomi ciecamente della committenza: sarebbe un rischio che non vale la pena correre.

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Dunque, premesso che ogni regione dovrebbe avere il proprio regolamento relativamente allo spandimento di acque di vegetazione, la normativa vigente, alla quale il professionista si deve rifare, è la seguente:
A) Legge n°574 dell'11/11/1996
B) D.M. del 06/07/2005


Tale normativa non prevede:
1) "periodi di riposo" del terreno
2) di ripresentare la relazione tecnica ogni anno, a meno che non siano variate le informazioni presenti all'interno (ovvero la quantita' di produzione di acqua di vegetazione, il tipo di frantoio, il sito di spandimento, le modalità di spandimento ecc). Infatti il DM sopracitato all'art. 3 prevede una semplice comunicazione (con le informazioni di cui all'allegato 1 lettere B e C) con almeno 30gg di anticipo rispetto all'inizio dello spandimento.

Se variano le condizioni al contorno (ad esempio la realizzazione di un pozzo ad uso idropotabile - Diverso dal domestico e/o irriguo) è compito dell'Amministrazione Comunale richiedere una nuova Relazione.

Saluti

Massimo

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 20/04/2008 16:42.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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