La durata dello spandimento per due anni seguiti da un anno di riposo del terreno non è stabilita dalla legge 574 si tratta di buona pratica agricola in quanto la distribuzione di tali acque abbassa il pH del terreno e non lo rende adatto, se non gli si lascia il tempo di ritornare a livelli normali, alle colture tradizionali, lo spandimento quindi da partica fertilizzante diventa nociva.
In teoria una volta redatta la relazione su un terreno, stabilite le aree adatte allo spandimento, calcolate le quantità di acqua da distribuire ed indicate le modalità dello spandimento, sta alla Committenza decidere quando presentare il documento tecnico e per quanti anni effettuare lo spandimento sul medesimo terreno semplicemente presentando la comunicazione al sindaco del Comune senza bisogno di presentare una nuova relazione tecnica.
Spero di esserti stato d'aiuto