Quando la ditta che opera lo spadimento (attenzione non è detto che sia la stessa che produce le acque del frantoio) presenta comunicazione al Comune , che funge da organo di controllo, il responsabile tecnico verifica la completezza ed accuratezza della documentazione presentata e può richiedere integrazioni. La ditta che opera lo spandimento è tenuta a conoscere e rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente. Quando ad un eventuale controllo viene verificata la non conformatità con le metodologie prescritte dalla legge scattano le sanzioni.
Di solito lo spandiemento avviene in aree agricole dove le norme urbanistiche non consentono la costruzione di edifici residenziali ex novo, se inoltre si perfora un pozzo ad uso irriguo o potabile si è tenuti a chiedere opportuna autorizzazione ed in quel caso se è già autorizzato lo spandimento è il pozzo che non si può fare.
Io personalmente ho redatto nel 2004 una relazione relativa ad un terreno su cui effettuare lo spandimento ed il proprietario continua regolarmente a presentare comunicazione annuale facendo riferimento a quanto depositato nel 2004 attestando il non cambiamento dello stato dei luoghi ed il Comune lo accetta regolarmente.
Il problema è che a livello provinciale e regionale non tutti hanno formulato delle linee guida e spesso i tecnici comunali non sanno che pesci prendere per una cosa che spesso non hanno mai sentito nominare.