Dunque, premesso che ogni regione dovrebbe avere il proprio regolamento relativamente allo spandimento di acque di vegetazione, la normativa vigente, alla quale il professionista si deve rifare, è la seguente:
A) Legge n°574 dell'11/11/1996
B) D.M. del 06/07/2005


Tale normativa non prevede:
1) "periodi di riposo" del terreno
2) di ripresentare la relazione tecnica ogni anno, a meno che non siano variate le informazioni presenti all'interno (ovvero la quantita' di produzione di acqua di vegetazione, il tipo di frantoio, il sito di spandimento, le modalità di spandimento ecc). Infatti il DM sopracitato all'art. 3 prevede una semplice comunicazione (con le informazioni di cui all'allegato 1 lettere B e C) con almeno 30gg di anticipo rispetto all'inizio dello spandimento.

Se variano le condizioni al contorno (ad esempio la realizzazione di un pozzo ad uso idropotabile - Diverso dal domestico e/o irriguo) è compito dell'Amministrazione Comunale richiedere una nuova Relazione.

Saluti

Massimo

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 20/04/2008 16:42.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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