Il quesito che poni è largamente dibattuto, e in genere la questione è lasciata alla libera interpretazione della normativa da parte degli Enti locali in specialmodo nell'interpretazione della tempistica dell'iter autiorizzativo della pratica. Cerco di spiegarmi meglio, in teoria il materiale di scavo, in sede di Permesso a Costruire, può essere caratterizzato, quantificato ed escluso dalla normativa dei rifiuti (intesa parte quarta del D.Lgs 152/2006). Nel tempo che intercorre tra il PaC e la successiva DIA deve essere trovata la destinazione finale delle terre e quindi farsi autorizzare l'art. 186 (come destinazione del materiale)con la DIA stessa per l'inizio lavori (quindi sempre all'interno dell'iter autorizzativo).
In caso di cambio di destinazione in corso d'opera si potrebbe presentare una variante al progetto (comunque tale ipotesi è da concordare con l'Amministrazione Comunale competente).

Come ho gia detto in un altro post, l'Ordine dei Geologi della Toscana ha reso disponibile sul proprio sito internet un documento, non ancora definitivo per la stampa, riguardante la gestione delle terre da scavo ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006.
Questo è il link:
http://www.geologitoscana.net/Documentaz...0da%20scavo.pdf

Spero possa restarvi utile

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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