Originariamente inviato da: m_geo
giusto o ingiusto è poco. Se nelle azioni del CNG si riscontrano, come appare evidente, illeciti per le misure sanzionatorie, mi sembra obbligato procedere con una DIFFIDA. La questione, al punto in cui è arrivata, andrebbe sottoposta a legali per verificare i presupposti di violazione ed illecito e cautelare gli iscritti da eventuali sanzioni.


la ciliegina sulla torta del regolamento APC credo sia l'ultimo capoverso Art. 8 relativo alle sanzioni:

"L’iscritto che non assolva l'obbligo dell’APC è assoggettato alla procedura disciplinare e alle relative sanzioni, così come previsto dall’art. 14 della L. 616/1966. In particolare si applica la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale con l’eccezione dei casi di cui all’ultimo comma dell’art. 5. La sospensione sarà reiterata fino a quando l’iscritto non dimostrerà all’O.R. di avere saldato il debito formativo, e l’O. R. avrà deliberato favorevolmente in merito.
In caso di controversie, il ricorso dovrà essere inoltrato al CNG ai sensi dell’art. 6 della L. 339/1990 e degli artt. 14 e 15 della L. 616/1966."


della serie: il CNG scarica le responsabilità dell'eventuali sospensioni (?) sugli OORR e contemporaneamente si autonomina garante delle regole (ILLECITE) da lui stesso create !!

Nemmeno la Cina in cinquant'anni di regime ha osato tanto !!

laugh laugh laugh laugh laugh laugh

Ultima modifica di cascone; 22/04/2008 15:46.

Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)