giusto o ingiusto è poco. Se nelle azioni del CNG si riscontrano, come appare evidente, illeciti per le misure sanzionatorie, mi sembra obbligato procedere con una DIFFIDA. La questione, al punto in cui è arrivata, andrebbe sottoposta a legali per verificare i presupposti di violazione ed illecito e cautelare gli iscritti da eventuali sanzioni.
la ciliegina sulla torta del regolamento APC credo sia l'ultimo capoverso
Art. 8 relativo alle sanzioni:
"L’iscritto che non assolva l'obbligo dell’APC è assoggettato alla procedura disciplinare e alle relative sanzioni, così come previsto dall’art. 14 della L. 616/1966. In particolare si applica la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale con l’eccezione dei casi di cui all’ultimo comma dell’art. 5. La sospensione sarà reiterata fino a quando l’iscritto non dimostrerà all’O.R. di avere saldato il debito formativo, e l’O. R. avrà deliberato favorevolmente in merito.
In caso di controversie, il ricorso dovrà essere inoltrato al CNG ai sensi dell’art. 6 della L. 339/1990 e degli artt. 14 e 15 della L. 616/1966."della serie: il CNG scarica le responsabilità dell'eventuali sospensioni (?) sugli OORR e contemporaneamente si autonomina garante delle regole (ILLECITE) da lui stesso create !!
Nemmeno la Cina in cinquant'anni di regime ha osato tanto !!