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E' vero Massimo, questa sentenza si riferisce alla facoltà di rimodulare i progetti già approvati in 471.
Però ritengo che l'applicazione corretta della legge prevedrebbe che nei siti già notificati prima del D.Lgs. 152/06 in cui non ci sia già un progetto almeno preliminare approvato, l'iter dovrebbe proseguire ai sensi del d.Lgs. 152/06.
Il DM 471/99 non è più una legge dello Stato, quindi non è consigliabile a mio avviso fare degli interventi, seppure in accordo con la PP.AA. seguendo una procedura che di fatto non esiste più. Poi, che in certe zone si sia operato e di continui ad operare in questo modo non lo metto in dubbio.
E se un domani si sveglia un pinco pallino qualunque è dice: "abbiamo scherzato, non si può più certificare una bonifica ai sensi del D.M. 471/99"?
Inoltre, la possibilità di rimodulazione si riferiva agli "obiettivi di bonifica" quindi implicitamente richiedeva la sussistenza di un progetto di bonifica approvato. Lo so, quel comma dice anche "fatti salvi gli interventi già realizzati", ma mi spiegate a cosa si riferisce???
La mia teoria è in parte supportata anche dalla sentenza in oggetto.
In ogni caso la cosa non è così lineare come dice Massimo (vedi anche la DGR 27-6-06 della Regione Lombardia).
Comunque come sempre (purtroppo) la norma dipende dalle interpretazioni. Per ora almeno una cosa certa l'abbiamo appurata: non era possibile impedire le rimodulazioni.
Saluti
Alessandro
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