|
|
Iscritto: Sep 2000
Posts: 2,078 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Sep 2000
Posts: 2,078 Mi piace: 1 |
L'attività imprenditoriale fornisce beni per la cui produzione occorrono prevalentemente l'organizzazione di manovalenza e l'impiego di capitali.
L'attività professionale invece fornisce servizi per la cui produzione occorrono prestazioni prevalentemente di tipo intellettuale.
Ecco perchè il geometra che fa i rilievi topografici con un tacheometro il cui costo è il doppio di un penetrometro dinamico non è iscritto alla camera di commercio, ma solo al suo Collegio Ecco perchè un dentista che ha un'attrezzatura di ambulatorio il cui costo è iperbolico deve essere iscritto solo al suo ordine professionale.
Che poi le attrezzature professionali vadano periodicamente controllate e tarate è ovvio ed è imposto prima di tutto fdalla deontologia profesisonale (di cui non si parla mai).
Per quanto sopra esposto il tentativo di imporre l'iscrizione alla camera di commercio oltre ad un albo ad hoc ed a una serie di norme ministeriali specifiche al geologo che possiede ed esegue le prove penetrometriche è illegittima, come de resto ha stabilito il TAR del Lazio.
Una domanda ai Colleghi della Penisola : i vostri ordini professionali vi hanno comunicato la sentenza del Tar del Lazio ??
Qui in Emilia no !
Colgo l'occasione per chiedere al Sig. Presidente dell'ORG dell'Emilia Romagna perchè non è stato fatto (visto che non abbiamo il piacere di averlo fra noi nelle rarissime riunioni provinciali).
|
|
|
Link Copiato negli Appunti