Come studio è simile ad uno studio d'impatto ambientale e le figure che lo redigono sono varie tra cui il geologo che però non può firmarlo come progettista.
In lombardia è così:
Articolo 1
Contenuti dei piani in relazione ai SIC o pSIC
1. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro
varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale studio deve illustrare gli effetti diretti o indiretti che le
previsioni pianificatorie possono comportare sui siti evidenziando le modalità adottate per rendere compatibili le
previsioni con le esigenze di salvaguardia. Lo studio dovrà comprendere le misure di mitigazione e di
compensazione che il piano adotta o prescrive di adottare da parte dei soggetti attuatori.
2. Lo studio, di cui al comma 1, dovrà avere i contenuti minimi di cui all’Allegato D - sez. Piani della presente
deliberazione redatti ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 357/97.
3. Qualora i SIC o pSIC ricadano all’interno di aree protette ai sensi della Legge 394/91, si applicano le misure di
conservazione per queste previste dalla normativa vigente, come previsto dal D.P.R. 357/97.
Articolo 2
Procedure di valutazione di incidenza
1. Gli atti di pianificazione, sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale, provinciale e comunale, fatto
salvo quanto previsto al comma 6, corredati di istanza e unitamente allo studio di cui all’art. 1, pena
l’inammissibilità, alla Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente, quale Autorità Competente che, mediante
l’istruttoria, valuta gli effetti che il piano può avere sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei
medesimi e formalizza l’esito della valutazione d’incidenza. Gli elaborati di piano e lo studio dovranno essere
consegnati in numero di quattro copie di cui una su supporto informatico.
2. L’istruttoria per la valutazione d’incidenza, da effettuarsi sulla base degli elementi contenuti nell'atto di
pianificazione, unitamente allo studio di cui all'art. 1, è finalizzata ad evitare che l'attuazione delle previsioni di
piano pregiudichi l'integrità dei siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie
presenti.
3. La Regione Lombardia - D.G. Qualità dell’Ambiente, si esprime, nei termini previsti dal D.P.R. 357/97 e
successive modificazioni, mediante atto dirigenziale. La D.G. Qualità dell’Ambiente può chiedere una sola volta
integrazioni. Nel caso in cui siano richieste integrazioni, il termine per la valutazione d’incidenza decorre
nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla D.G. Qualità Ambiente.
4. L’Amministrazione competente all’approvazione dei piani di cui al comma 1 acquisisce preventivamente la
valutazione d’incidenza espressa dalla D. G. Qualità dell’Ambiente ed individua le modalità più opportune per la
consultazione del pubblico.
5. Qualora il PTC provinciale sia stato approvato, secondo le procedure previste dai commi precedenti con
valutazione d’incidenza positiva, la valutazione d’incidenza dei piani regolatori generali comunali è effettuata dalla
Provincia competente in sede di verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 3 commi 18 e 19 della l.r. 5 gennaio 2000
n. 1.
6. In assenza di P.T.C.P. approvati con valutazione d’incidenza positiva, l’approvazione del P.R.G. comunale
dovrà tenere conto del parere in merito alla valutazione d’incidenza espresso dalla D.G. Qualità dell’Ambiente.
7. Nel caso di piani che interessino siti di SIC o pSIC, ricadenti in tutto o in parte all'interno di aree protette ai
sensi della l.r. 86/83, la valutazione d’incidenza di cui ai commi precedenti viene espressa previo parere
obbligatorio dell’Ente di gestione dell'area protetta.
8. La valutazione dell’incidenza delle varianti a PRG comunali, ai sensi della l.r. 23 giugno 1997 n. 23, che
interessino SIC o pSIC, è effettuata dal Comune. L’esito di tale valutazione dovrà essere espressa nell’atto di
approvazione della variante stessa, tenuto conto del comma precedente.
Articolo 3
Effetti della valutazione di incidenza sui piani
1. L'approvazione dei piani, per le parti contenenti le previsioni di cui all'art 1, è condizionata all'esito positivo della
valutazione di incidenza espresso a seguito dell'applicazione della procedura di cui all'art. 2, tranne nei casi e con
le modalità previsti dall'art. 4.
2. La D.G. Qualità dell’Ambiente, nell’atto dirigenziale:
a) può impartire le opportune prescrizioni relative alle modalità di progettazione e di realizzazione degli interventi,
previsti dallo strumento di pianificazione, così ammessi;
b) specifica, anche sulla base del livello di approfondimento degli atti di pianificazione e dello studio di cui all’art.1,
quali interventi e/o previsioni del piano siano o meno soggetti a valutazione di incidenza.
3.L’adeguamento dei P.R.G. ai piani sovracomunali, approvati con valutazione d’incidenza positiva, non è
soggetto a valutazione di incidenza.
Articolo 4
Conclusioni negative della valutazione di incidenza
Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni
alternative possibili, il piano debba essere realizzato per motivi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di
natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per
garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000”, coadiuvate dalla D.G. Qualità dell’Ambiente che potrà
fornire indicazioni in tal senso, e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
spero che ti possa essere utile
bai


I saw things you people wouldn't believe.Attack ships on fire off the shoulder of Orion.I watched c-beams,glitter in the dark near Tannhauser Gate.
All those moments will be lost,like tears in rain.