Si, in realtà la norma come al solito non è chiara e quindi ognuno la applica a modo suo.

Essendo il D.M. 471/99 decaduto (in quanto è stato abbrogato il decreto Ronchi), l'interpretazione più corretta a mio avviso prevedrebbe di passare automaticamente al D.Lgs. 152/99 pertanto, qualora si trovassero dei superamenti delle CSC bisognerebbe fare l'analisi di rischio ecc.

Al contrario in Emilia Romagna ad es. (ma anche in altre regioni) per i vecchi procedimenti si continua in tutti i casi ad applicare il D.M. 471/99 (salvo per chi ha richiesto esplicitamente la "rimodulazione" entro ottobre 2006 ai sensi dell'art. 265 comma 4 del D.Lgs. 152/06) alla stregua di quello che è stato fatto peri i siti di interesse nazionale dal Ministero dell'Ambiente.

Questa cosa è piuttosto discutibile ma se gli enti che dovranno rilasciare l'eventuale certificazione di avvenuta bonifica vogliono così, c'è poco da fare...

Saluti

Alessandro