La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali (art. 17 comma 2 del R.D. 1775/33 così come modificato dall'art. 96 del D.L.gs 152/2006).

Comunque va fatta regolare istanza all'Ufficio competente che non in tutte le Regioni per le piccole derivazioni fa capo alla Provincia. Sicuramente non potrà essere chieste un bilancio idrologico o qulsiasi studio di carattere idrologico in quanto non si tratta di vera e propria derivazione che necissita (nel caso si tratta di derivazione superficiale) di licenza o concessione, se si tratta invece di pozzo, cioè con lo scavo si capta acqua di falda, allora, ai sensi dell'art. 93 del TU 1775/'33 e ss.mm. e ii., è consentito l'uso domestico (ciò che non comporta un'attività commerciale) alle stesse condizioni.


Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti