Ciao Michelecima
ti rispondo attingendo al documento elaborato dalla "Commissione terre e rocce da scavo" dell'O.R.G. della Toscana al riguardo che ti consiglio di scaricarti:
http://www.geologitoscana.net/Documentaz...20Commscavo.pdfComunque, il D. Lsg 152/2006 è stato sostituito dal D. Lgs 4/2008, ma, per quanto riguarda l'art. 186, comma 1 lettera e) non è cambiato nulla: "sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto"
Il rispetto dei requisiti previsti al comma 1 - quindi anche quanto contenuto nella lettera e - sono da indicare in apposita documentazione allegata al progetto a firma di un tecnico (geologo, chimico, ingegnere). L'accertamento deve essere fatto quindi dal tecnico che redige la relazione allegata al progetto.
Nel documento inoltre, in caso di sito bonificato, si afferma che:
1) se il sito in bonifica non è stato ancora certificato dalla Provincia competente o rientra nella casistica dell'art. 63 del DPGR 14/R/2004, non può produrre terre e rocce da scavo rientranti in art. 186
2)se il sito bonificato, con definizione delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), è stato certificatoè applicabile l'art. 186, con l'impossibilità dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo in siti con destinazioni urbanistiche incompatibili con le concentrazioni effettive presenti sul sito.
E infine, il nuovo testo rende obbligatori gli accertamenti qualitativi per tutte le tipologie di aree, senza esclusioni, a differenza di quanto previsto in precedenza dove, in aree mai interessate da attività antropiche, gli interventi potevano essere esentati da tali accertamenti.
Spero di esserti stato utile, comunque scaricati le linee guida al link che ti ho indicato.
Ciao