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#55531 11/06/2008 14:44
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Ho già letto diversi post sulla nuova normativa riguardante le terre e rocce da scavo.
In questo periodo mi sto occupando di alcune pratiche che riguardano l'argomento e vorrei chiedere una precisazione o sapere come interpretate questo passaggio:

art 186 DLgs 152/06 lettera e comma 1:
sia accertato che non provengono da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della
parte quarta del presente decreto;

Chi è che deve ACCERTARE la provenienza?
Un ente, chi ha cavato le terre, chi le riceve...


spero di non aver chiesto una cosa banale
grazie a tutti in anticipo


M. Cima
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Ciao Michelecima
ti rispondo attingendo al documento elaborato dalla "Commissione terre e rocce da scavo" dell'O.R.G. della Toscana al riguardo che ti consiglio di scaricarti:

http://www.geologitoscana.net/Documentaz...20Commscavo.pdf

Comunque, il D. Lsg 152/2006 è stato sostituito dal D. Lgs 4/2008, ma, per quanto riguarda l'art. 186, comma 1 lettera e) non è cambiato nulla: "sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto"

Il rispetto dei requisiti previsti al comma 1 - quindi anche quanto contenuto nella lettera e - sono da indicare in apposita documentazione allegata al progetto a firma di un tecnico (geologo, chimico, ingegnere). L'accertamento deve essere fatto quindi dal tecnico che redige la relazione allegata al progetto.

Nel documento inoltre, in caso di sito bonificato, si afferma che:
1) se il sito in bonifica non è stato ancora certificato dalla Provincia competente o rientra nella casistica dell'art. 63 del DPGR 14/R/2004, non può produrre terre e rocce da scavo rientranti in art. 186
2)se il sito bonificato, con definizione delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), è stato certificatoè applicabile l'art. 186, con l'impossibilità dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo in siti con destinazioni urbanistiche incompatibili con le concentrazioni effettive presenti sul sito.

E infine, il nuovo testo rende obbligatori gli accertamenti qualitativi per tutte le tipologie di aree, senza esclusioni, a differenza di quanto previsto in precedenza dove, in aree mai interessate da attività antropiche, gli interventi potevano essere esentati da tali accertamenti.

Spero di esserti stato utile, comunque scaricati le linee guida al link che ti ho indicato.

Ciao


Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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PRECISAZIONI PER SANDRO CANTONI:
1) il D.Lgs non e' stato sostituito ma è stato MODIFICATO dal D. Lgs 4/2008

2) Il DPGR 14R/2004 è un Regolamento REGIONALE valido nella sola REGIONE TOSCANA e quindi l'Ordine Regionale ha "consigliato" per analogia che le relazione per la caratterizzazione e la gesione delle terre da scavo ai sensi dell'art. 186 fosse redatta da un professionista con competena ingegneristica, geologica o chimica.

3) Relativamente ai siti contaminati, deve essere inteso
A) tutti i siti gia censiti ed inseriti in anagrafe delle aree che dovranno essere oggetto di caratterizzazione
B) tutti i siti in cui si svolgevano attività potenzialmente inquinanti ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 maggio 1989 (basta una sola cisterna interrata)
C) Siti attualmente oggetto di caratterizzazione e/o bonifica
ed ovviamente a questi casi NON si applica l'art. 186

Se un sito è bonificato e certificato dall'Ente competente, si potrà utilizzare l'art. 186 solamente se le concentrazioni REALI presenti sul suolo (sul sito di scavo) sono compatibili con con le concentrazioni previste per la destinazione urbanistica del sito di destinazione.

Saluti

Massimo Della Schiava

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 12/06/2008 06:23.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Ok Massimo, precisazione esatta. Ho detto "sostituito" e invece il termine esatto è "modificato".

In effetti le linee guida consigliate dall'O.R. Toscana valgono per la Toscana, in analogia a quanto previsto dal DPGR 14R/2004, ma è già qualcosa su cui basarsi per la gestione delle terre e rocce da scavo e per interpretare al meglio il testo del D. Lgs 4/2008.
In altre regioni (anche la mia, che è il Lazio) si è ancora in alto mare, visto che il D. Lgs 4/2008 (ma anche il precedente D. Lgs) non sono stati recepiti dai competenti uffici tecnici che nella maggior parte dei casi continuano a rilasciare licenze edilizie senza tenere conto della normativa riguardante le terre e rocce da scavo. Anche molte imprese che operano nell'edilizia non conoscono (o fanno finta di non conoscere) gli obblighi a cui sono sottoposte con la nuova normativa.



Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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art. 186 comma 6: "... l'accertamento che le terre e rocce dascavo non provengano da tali siti (contaminati o sottoposti ad intervento di bonifica)è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti....... etc

ciao


Il vero coraggio è come un aquilone, il vento contrario lo fa salire più in alto
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Grazie a tutti per le risposte.

Mariod credo che la tua risposta sia la più corretta ed è anche la direzione verso la quale stiamo cercando di andare nello studio in cui lavoro.
Sono le autorità competenti che devono assumersi la responsabilità di accertare la non provenienza da siti contaminati....anche se molto spesso cercano di scaricarla su qualcunaltro...


ciao


M. Cima
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Originariamente inviato da: michelecima
Grazie a tutti per le risposte.

Mariod credo che la tua risposta sia la più corretta ed è anche la direzione verso la quale stiamo cercando di andare nello studio in cui lavoro.
Sono le autorità competenti che devono assumersi la responsabilità di accertare la non provenienza da siti contaminati....anche se molto spesso cercano di scaricarla su qualcunaltro...


ciao


Caro Michele, la situazione è questa:

- il produttore è obbligato ad eseguire le verifiche analitiche e la procedura per il riutilizzo, individuando preventivamente qual'è il sito in cui la terra sarà riutilizzata (sito che deve avere un progetto in cui è previsto l'impiego di terre da scavo per un certo quantitativo)
- è il produttore (che può essere chi fa lo scavo oppure il Committente dell'opera) che deve coinvolgere le autorità in questa procedurra, presentando loro la documentazione tecnica per il riutilizzo prevista dalla normativa.
- ovviamente il produttore incarica un professionista o una ditta specializzata;
- i costi sono integralmente a carico del produttore ed inoltre anche eventuali contro-analisi e sopralluoghi fatti dalle autorità competenti sono imputate al produttore;
- le autorità devono accertare il tutto ma in teoria possono anche non intervenire in sito e non fare analisi ma limitarsi a convalidare la documentazione presentata dal produttore a mezzo del professionista/ditta incaricata.

saluti

Alessandro


Moderated by  Massimo Della Schiava 

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