Ho già letto diversi post sulla nuova normativa riguardante le terre e rocce da scavo.
In questo periodo mi sto occupando di alcune pratiche che riguardano l'argomento e vorrei chiedere una precisazione o sapere come interpretate questo passaggio:

art 186 DLgs 152/06 lettera e comma 1:
sia accertato che non provengono da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della
parte quarta del presente decreto;

Chi è che deve ACCERTARE la provenienza?
Un ente, chi ha cavato le terre, chi le riceve...


spero di non aver chiesto una cosa banale
grazie a tutti in anticipo


M. Cima