PRECISAZIONI PER SANDRO CANTONI:
1) il D.Lgs non e' stato sostituito ma è stato MODIFICATO dal D. Lgs 4/2008

2) Il DPGR 14R/2004 è un Regolamento REGIONALE valido nella sola REGIONE TOSCANA e quindi l'Ordine Regionale ha "consigliato" per analogia che le relazione per la caratterizzazione e la gesione delle terre da scavo ai sensi dell'art. 186 fosse redatta da un professionista con competena ingegneristica, geologica o chimica.

3) Relativamente ai siti contaminati, deve essere inteso
A) tutti i siti gia censiti ed inseriti in anagrafe delle aree che dovranno essere oggetto di caratterizzazione
B) tutti i siti in cui si svolgevano attività potenzialmente inquinanti ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 maggio 1989 (basta una sola cisterna interrata)
C) Siti attualmente oggetto di caratterizzazione e/o bonifica
ed ovviamente a questi casi NON si applica l'art. 186

Se un sito è bonificato e certificato dall'Ente competente, si potrà utilizzare l'art. 186 solamente se le concentrazioni REALI presenti sul suolo (sul sito di scavo) sono compatibili con con le concentrazioni previste per la destinazione urbanistica del sito di destinazione.

Saluti

Massimo Della Schiava

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 12/06/2008 06:23.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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