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Il concetto di competenza concorrente prevede, dunque, che, in assenza di esplicita riserva di legge, una determinata prestazione possa essere eseguita da differenti figure professionali secondo uno schema di competenza alternativa, ove la prestazione in oggetto possa essere eseguita indifferentemente da un professionista rispetto ad un altro.
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Ciò premesso, nel caso di cui trattasi, non può riconoscersi la competenza concorrente del geologo e dell’ingegnere idraulico riguardo a specifiche materie, per poi stabilire, illegittimamente, una sorta di primato dell’ingegnere idraulico nell’ambito delle stesse materie, nel senso di non consentire al geologo di redigere una relazione in piena autonomia e senza la contestuale sottoscrizione dell’ingegnere.
Questo è il link al testo integrale della circolare del CNG
Circolare CNG n° 252/2007