ok, avevo deciso di postarlo a settembre ma credo valga la pena anticiparlo....

Perchè non ci sarà nessuna sanzione disciplinare

per i pigri alcuni estratti...

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E’ opinione ormai condivisa, anche perchè confortata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella che individua il potere degli ordini professionali, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazioni, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti.
La sentenza delle sezioni unite 6 giugno 2002 n. 8225 ha individuato il fondamento di questo potere, per quanto riguarda gli avvocati, negli art. 12 e 38 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ed ha definito le norme del codice deontologico approvato dal CNF come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria.
Con un successivo ed ulteriore passaggio, la Suprema Corte a sezioni unite, nella sentenza 12 febbraio 2004 n. 5776, ha stabilito che le regole contenute nei codici deontologici degli ordini professionali sono norme giuridiche obbligatorie, che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare e che possono essere scrutinate con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..
Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che tali norme possono anche essere sottoposte ad uno scrutinio di costituzionalità, nel senso che il loro contenuto deve essere conforme ai principi dettati dalla carta costituzionale.
Occorre quindi valutare se l’obbligo della formazione continua attraverso i passaggi e gli eventi indicati dal consiglio nazionale possa essere giustificato alla luce dei principi costituzionali.


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L’art. 33 della Costituzione prevede la necessità di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale; l’art. 2229 cod. civ. stabilisce poi la riserva di legge per la determinazione delle professioni intellettuali il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in albi.
Anche il D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (c.d. decreto “La Loggia”) riafferma il principio per cui la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzie di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, intitolato Accesso alle professioni).
Sembra quindi che gli unici requisiti richiesti per l’esercizio di una delle professioni protette siano il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione nel relativo albo.


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In conclusione, ritengo che l’inadempimento all’obbligo formativo, da solo, non possa condurre all’applicazione di una sanzione disciplinare, poiché ciò sarebbe in contrasto con le norme costituzionali e di legge ordinaria che abbiamo indicato; la sanzione potrebbe derivare soltanto da una mancata formazione professionale che si traduca, in casi concreti, in fatti non conformi alla dignità ed al decoro.

(Fonte: Altalex)

Ultima modifica di cascone; 22/07/2008 18:17.

Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)