Per tutti coloro che non vogliono calarsi le braghe:

La Cassazione Civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 26810 del 20/12/07 ha stabilito che:

[...]
1.I consigli nazionali degli ordini professionali previsti dal D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 382, costituiscono organi speciali di giurisprudenza nella materia disciplinare per i rispettivi iscritti, previsti dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione.
[...]
2. Il D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 382, che detta norme sulle funzioni dei consigli degli ordini professionali in materia disciplinare, si applica anche (artt. 18 e segg.) alle professioni di avvocato (e prima di procuratore), ed al Consiglio nazionale forense contestualmente istituito dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21. 3. La sesta disposizione transitoria della Costituzione prevede la revisione degli organi speciali di giurisdizione al momento esistenti. Tale norma è stata interpretata dal giudice delle leggi (Corte cost., sent. 19 dicembre 1986, n. 284) nel senso che il termine di revisione non è perentorio; pertanto, mentre per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione (entrata in vigore il 1° gennaio 1948) vige il divieto posto dall'art. 102 Cost., comma 2, di istituire nuove giurisdizioni non solo straordinarie ma anche speciali, per quelli anteriori all'emanamento della carta costituzionale (tra i quali rientra il Consiglo nazionale forense, di cui al precedente D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 382) continua a trovare applicazione la sesta disposizione transitoria, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale già esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere operanti.
[...]


Come tutti sanno il Consiglio nazionale dei Geologi è stato istituito con Legge 3 febbraio 1963, n. 112 cioe' SUCCESSIVAMENTE alla carta costituzionale e pertanto NON COSTITUISCE ORGANO SPECIALE DI GIURISPRUDENZA.

In pratica, così come disposto dalla Sentenza della Cass. Civ. SS.UU. 20/12/07, n. 26810 di cui sopra ne deriva che:

1) i ricorsi per cassazione avverso le decisioni di un consiglio nazionale in materia disciplinare per i rispettivi iscritti, proposti ai sensi dell'art. 111 Cost., SONO CONSENTITI ANCHE PER LA DEDUZIONE DI VIZI DI MOTIVAZIONE PREVISTI DALL'ART. 360 DEL C.P.C., N.5 se l'Ordine in questione è stato istituito dopo il 1948 (come quello dei Geologi)
  • art. 111 Cost.
    [...] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. [...]

In pratica non solo il Consiglio nazionale dei Geologi non ha nessun potere giurisdizionale speciale ma le sue decisioni in materia disciplinare nei confronti dei propri iscritti, a differenza di altri Ordini professionali, sono tranquillamente impugnabili.

Infine sempre la Sentenza della Cass. Civ. SS.UU. 20/12/07, n. 26810 di cui sopra chiarisce, seppur riferita all'ambito forense, che:

[...]
Mentre i Consigli dell'Ordine territoriali esercitano funzioni amministrative, anche quando operano in materia disciplinare, il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronunzia in materia disciplinare, è un organo giurisprudenziale
[...]


In pratica le eventuali (quanto fantasiose) sanzioni potranno essere comminate SOLTANTO dal Consiglio nazionale e non dai Consigli territoriali (OO RR).

Ultima modifica di cascone; 28/08/2008 18:29.

Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)