Venerdi scorso, 29 agosto 2008, ho mandato al Consiglio dell'OR Campania e per conoscenza al CNG e a tutti gli OO RR una lettera con alcune motivazioni sull'illegittimità del Regolamento APC relativamente alla sua obbligatorietà e relative sanzioni in caso di inadempienze.

Dato che gli stessi OORR ed il CNG richiedono alla base osservazioni in merito alla questione APC credo che la cosa vada fatta propria (se ritenuta valida, ovviamente) non solo mandando a propria volta (se lo si preferisce) la stessa lettera a vostro nome ma facendo girare la stessa tra quanti più colleghi possibile in modo da fare informazione.

La lettera (3 paginette) è disponibile in formato doc per cui chi vuole puo' richiedermela in modo da dover cambiare solo i miei dati con i propri.



Al Presidente dell’Ordine dei Geologi
della Regione Campania
dr. Geol. Francesco Russo
Via Stendhal, 23
80133 NAPOLI

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
dr. Geol. Pietro Antonio De Paola
Via VittoriaColonna, 40
00193 ROMA

OO RR
Loro Sedi


TRASMESSE VIA FAX

Angri lì, 29/08/08

Il sottoscritto dr. Geol. Alessandro Cascone, iscritto all’Albo dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania con n. 2245, fa presente a codesto Consiglio di ritenere illegittimo ed illecito l’Aggiornamento Professionale Continuo (APC) relativamente alla sua obbligatorietà e relative sanzioni comminabili in caso di inadempienza così come disposto dagli artt. 5, 6 e 8 dello stesso Regolamento approvato con Delibera n. 128/2007 in data 12/12/2007 per i motivi che appresso verranno spiegati.

Una premessa riflessiva è doverosa.
L'Aggiornamento (o Formazione) Professionale Continuo (APC), deliberato dai vari Consigli Nazionali dei vari ordini professionali italiani, nato da una Direttiva della Comunità Europea ESCLUSIVAMENTE come "un mezzo indispensabile per promuovere la coesione sociale, la cittadinanza attiva, la realizzazione personale e professionale, l'adattabilità e l'occupabilità", GENERICA E SENZA VESSAZIONI, è stata resa libera da alcuni obbligatoria da altri, e nell'ambito dei secondi, solo dal Consiglio Nazionale dei Geologi sanzionata esplicitamente con la sospensione dall'Albo dell'inadempiente.
Ingegneri e architetti non l'hanno resa obbligatoria lasciando pertanto la liberta' ai propri iscritti di gestire la cosa secondo coscienza.
I geometri e gli avvocati pur avendola resa obbligatoria hanno preferito essere evasivi sui casi di mancato adempimento dell'obbligo:
  • Regolamento APC Geometri
    art. 11
    [...] 3. L’inosservanza dell’obbligo formativo è valutata dal Consiglio del Collegio, al termine dei periodi di cui al comma 1^ ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.
  • Regolamento APC Avvocati
    art. 6
    [...] 3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Gli stessi Medici, gli unici professionisti ad essere obbligati per Legge (e non per Regolamento di Ordine) all'aggiornamento professionale non specificano il tipo di sanzione che spetta agli inadempienti.

Praticamente proprio il Consiglio (dei Geologi) con il minor potere giuridico si è pericolosamente sporto sullo strapiombo della illegittimità giuridica. I motivi di questa affermazione verranno esposti più avanti.

La questione sull’illegittimità delle sanzioni previste dal regolamento APC che sollevo è in primis di sostanza: mortificazione dei professionisti seri, quelli che, gia' prima del Regolamento APC, investivano economicamente in aggiornamento continuo (libri, corsi, convegni, master), secondariamente di diritto: l'eventuale sospensione comminata agli inadempienti è una palese violazione dei diritti degli stessi (esercizio di una professione) garantiti da legge dello Stato (L. 112/63)

IL REGOLAMENTO APC PER I GEOLOGI NON PUO’ ANDARE IN DEROGA ALLE LEGGI ORDINARIE DELLO STATO !!

A supporto di quanto sopra affermato si richiama quanto pubblicato su Altalex in data 21/02/2006 in un articolo scritto dall’avv. Antonino Ciaravola e del quale si riportano alcuni dei passi più significativi:

[...]
E’ opinione ormai condivisa, anche perchè confortata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella che individua il potere degli ordini professionali, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazioni, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli professionisti.
La sentenza delle sezioni unite 6 giugno 2002 n. 8225 ha individuato il fondamento di questo potere, per quanto riguarda gli avvocati, negli art. 12 e 38 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ed ha definito le norme del codice deontologico approvato dal CNF come norme giuridiche vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria.
Con un successivo ed ulteriore passaggio, la Suprema Corte a sezioni unite, nella sentenza 12 febbraio 2004 n. 5776, ha stabilito che le regole contenute nei codici deontologici degli ordini professionali sono norme giuridiche obbligatorie, che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare e che possono essere scrutinate con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che tali norme possono anche essere sottoposte ad uno scrutinio di costituzionalità, nel senso che il loro contenuto deve essere conforme ai principi dettati dalla carta costituzionale.
Occorre quindi valutare se l’obbligo della formazione continua attraverso i passaggi e gli eventi indicati dal consiglio nazionale possa essere giustificato alla luce dei principi costituzionali.
[...]
L’art. 33 della Costituzione prevede la necessità di un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale; l’art. 2229 cod. civ. stabilisce poi la riserva di legge per la determinazione delle professioni intellettuali il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in albi. Anche il D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 (c.d. decreto “La Loggia”) riafferma il principio per cui la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzie di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, intitolato Accesso alle professioni). Sembra quindi che gli unici requisiti richiesti per l’esercizio di una delle professioni protette siano il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione nel relativo albo.
[...]
In conclusione, ritengo che l’inadempimento all’obbligo formativo, da solo, non possa condurre all’applicazione di una sanzione disciplinare, poiché ciò sarebbe in contrasto con le norme costituzionali e di legge ordinaria che abbiamo indicato; la sanzione potrebbe derivare soltanto da una mancata formazione professionale che si traduca, in casi concreti, in fatti non conformi alla dignità ed al decoro.


Circa poi i presunti poteri speciali di codesto Consiglio regionale nello specifico, e più in generale di quelli del Consiglio nazionale, relativamente alla “forza e valore di legge” dei regolamenti disciplinari emanati da quest’ultimo e recepiti dai Consigli regionali quali il Codice Deontologico e Regolamenti affini (vedi APC) si ricorda quanto stabilito recentemente dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 26810 del 20/12/07:

[...]
1.I consigli nazionali degli ordini professionali previsti dal D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 382, costituiscono organi speciali di giurisprudenza nella materia disciplinare per i rispettivi iscritti, previsti dalla sesta disposizione transitoria della Costituzione.
[...]
2. Il D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 382, che detta norme sulle funzioni dei consigli degli ordini professionali in materia disciplinare, si applica anche (artt. 18 e segg.) alle professioni di avvocato (e prima di procuratore), ed al Consiglio nazionale forense contestualmente istituito dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21. 3. La sesta disposizione transitoria della Costituzione prevede la revisione degli organi speciali di giurisdizione al momento esistenti. Tale norma è stata interpretata dal giudice delle leggi (Corte cost., sent. 19 dicembre 1986, n. 284) nel senso che il termine di revisione non è perentorio; pertanto, mentre per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione (entrata in vigore il 1° gennaio 1948) vige il divieto posto dall'art. 102 Cost., comma 2, di istituire nuove giurisdizioni non solo straordinarie ma anche speciali, per quelli anteriori all'emanamento della carta costituzionale (tra i quali rientra il Consiglo nazionale forense, di cui al precedente D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944, n. 382) continua a trovare applicazione la sesta disposizione transitoria, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale già esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere operanti.
[...]


Il Consiglio nazionale dei Geologi è stato istituito con Legge 3 febbraio 1963, n. 112 cioe' successivamente alla carta costituzionale e pertanto NON COSTITUISCE ORGANO SPECIALE DI GIURISPRUDENZA. In pratica, così come disposto dalla Sentenza della Cass. Civ. SS.UU. 20/12/07, n. 26810 di cui sopra ne deriva che i ricorsi per cassazione avverso le decisioni di un consiglio nazionale in materia disciplinare per i rispettivi iscritti, proposti ai sensi dell'art. 111 Cost., SONO CONSENTITI ANCHE PER LA DEDUZIONE DI VIZI DI MOTIVAZIONE PREVISTI DALL'ART. 360 DEL C.P.C., N.5 se l'Ordine in questione è stato istituito dopo il 1948 (come quello dei Geologi)

art. 111 Cost.
[...] Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. [...]

In pratica non solo il Consiglio nazionale dei Geologi non ha nessun potere giurisdizionale speciale ma le sue decisioni in materia disciplinare nei confronti dei propri iscritti, a differenza di altri Ordini professionali, sono tranquillamente impugnabili.

Infine, sempre la Sentenza della Cass. Civ. SS.UU. 20/12/07, n. 26810 di cui sopra chiarisce, seppur riferita all'ambito forense, che:

[...]
Mentre i Consigli dell'Ordine territoriali esercitano funzioni amministrative, anche quando operano in materia disciplinare, il Consiglio Nazionale Forense, allorchè pronunzia in materia disciplinare, è un organo giurisprudenziale
[...]


In pratica le eventuali sanzioni potranno essere comminate SOLTANTO dal Consiglio nazionale e non dai Consigli territoriali (OO RR).

Alla luce di quanto sopra riportato, e tenendo conto della natura “sperimentale” del regolamento (art. 10 del Regolamento) per il periodo 2008-2010, si invita la S.V. a rivedere lo stesso Regolamento relativamente all’obbligatorietà dell’APC unitamente alle sanzioni comminate in modo da dare non solo meritato rispetto ad una categoria già abbondantemente bistrattata su più fronti ma garantire il rispetto dello Stato di Diritto da parte di quegli stessi attori che sono chiamati per obbligo istituzionale a garantire il rispetto delle regole, compito liberamente scelto dagli stessi.


Distinti saluti
dr. Geol. Alessandro Cascone


Ultima modifica di cascone; 01/09/2008 06:53.

Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)