Mi era sfuggito che il comma 5 dell'art.46 della L.R. Campania n°3/2007 recita come segue: "il comma 1 e 2 non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal
caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 4."

Il comma 4 dice che: "In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appare anormalmente bassa."

Credo che nel particolare caso in oggetto, il fatto di essere solo in quattro a partecipare e visto che le percentuali di minimo e di massimo ribasso presentate sono molto simili tra di loro, si sia determinata la condizione per la quale il responsabile del procedimento ha creduto opportuno aggiudicare la gara all'offerta economicamente più vantaggiosa per la stazione appaltante. In sostanza è come se ci fossero stati solo due ribassi uno del 25.5% ed uno del 71.43%.