Essendomi trovato anch'io ad occuparmi di scavi per fondazioni in cantiere edile, non voglio qui parlare di trincee, vorrei puntualizzare alcune cose circa la applicabilità di tali norme.
Originariamente inviato da: mccoy

- D.Lgs 81/2008, art. 118: Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici,

Ma chi fa più questi lavori senza mezzi meccanici?
le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Sembrerebbe che tale norma si riferisca solo agli scavi manuali, e comunque non ci sono limiti alla inclinazione delle pareti basta che le stesse siano stabili (ciò al contrario di altre normative estere).

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Questo è il punto più interessante, cosa si può intendere per consolidamento del terreno? anche i metodi indiretti? Copertura, drenaggi ecc.


- D.Lgs 81/2008, art. 118: Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu' di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita', anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
Questa norma mi pare chiaro si riferisce espressamente solo a trincee o scavi in cui siano prossime parreti di scavo tutto intorno allo scavatore.


- D.Lgs 81/2008, art. 120: E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Quale deve essere la distanza dal ciglio, deve emergere da una verifica di stabilità.

- DM 14 01 08 “Norme tecniche sulle costruzioni”, 6.8.6. (fronti di scavo): Per scavi trincea a fronte verticale di altezza superiore ai 2 m, nei quali sia prevista la permanenza di operai, e per scavi che ricadano in prossimità di manufatti esistenti, deve essere prevista una armatura di sostegno delle pareti di scavo.
Quindi va da se che qualsiasi pendenza inferiore a 90° può essere adotta se giustificata da calcoli.

Il compito, con gli strumenti teorici e pratici che la geotecnica mette a nostra disposizione, è veramente aurduo.

Ultima modifica di massimo trossero; 12/09/2008 07:25.

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