Seondo me è opportuno che nelle NTA del PRG compaia una formula di questo genere:

"Le relazioni geologiche e geotecniche a corredo dei progetti non possono in nessun caso essere sostituite dalla “Relazione geologico-tecnica delle aree interessate da nuovi insediamenti o opere pubbliche di particolare importanza“ (Art.14, punto 2b della L.R.del Piemonte n.56/77) di cui al precedente Art. 38.1. allegata al P.R.G.C. e facente parte delle presenti Norme di Attuazione, che riguarda l’idoneità dell’area all’utilizzazione urbanistica, ma non è riferita ad un progetto specifico con proprie e peculiari interazioni opera-terreno, ma comunque dovranno far riferimento ad essa, confermarne esplicitamente la validità o eventualmente esporre i risultati di analisi di dettaglio diversi da quelli individuati dagli elaborati di P.R.G.C.." (tratto dagli allegati al PTO prov. NO)

PS spero che l'incarico per il PRG fosse formalmente terminato al tempo della redazione del lavoro che citi.
Auguri ancora.


"Prosunt omnia quae obstant"
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