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Legge, 3 febbraio 1963, n. 112
Tutela del titolo e della professione di geologo

Articolo 2
Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della professione di Geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati ai quali sia invece consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il Geologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Il problema non è se svolgi o meno le mansioni di geologo ma se il tuo ente consente ai propri dipendenti l'esercizio della libera professione. In presenza di autorizzazione e per esercitare la libera professione, il pubblico dipendente dovrà essere iscritto all'Albo Porfessionale.

Per ulteriori dettagli ti consiglio di leggere la circolare CNG 248/2006
http://www.consiglionazionalegeologi.it/cngwww/AODocumento.asp?iddoc=3783&idcat=23

Ciao






Egidio Grasso
Coordinatore sito WEB
www.geologi.it
Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)