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Secondo l'Art. 106 del D. L.vo 81/2008 Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare.
Da cui i lavori di carotaggio non rientrano in quelli dei cantieri mobili...per cui ciò che può ricadere all'interno degli oneri di sicurezza saranno evntualmente i DPI (dispositivi di protezione indivuduale), anche se dovrebbero essere compresi nell'importo delle lavorazioni, eventuali recinzioni di limitazione d'acceso al cantiere, cartellonistica di avvertimento e pericolo, cassetta di primo soccorso a Norma (> 100€), eventuali ponteggi se la situazione del cantiere lo richiede.
Glio oneri di sicurezza non devono essere calcolati come percentuale sui lavori, ma come computo metrico vero e proprio, che in fase di stati d'avanzamento lavori andrà computato a parte.
saluti
Manuela ROMAGNOLO
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