Credo che la Collega abbia ragione, ma per un altro motivo.
D.Lgs. 81/2008
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Art. 88 - Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
Articolo 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ ALLEGATO X.
ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Di conseguenza, le indagini geognostiche non rientrano nei cantieri temporanei.
Questo non significa però che non ci siano oneri di sicurezza!
Per la valutazione dei costi della sicurezza, un modo è stabilire per ciascuna voce quanto incidono gli approntamenti per la sicurezza.
Quindi fai il tuo computo metrico con il totale (es. 100.000 €); supponiamo che la sicurezza ti incida in media per il 3% (es. 3.000 €), scorpori questa cifra e metti a base d'asta il totale depurato dei costi della sicurezza. Nell'esempio, 97.000 a base d'asta + 3.000 non soggetti a ribasso.
La valutazione dell'incidenza dei costi della sicurezza la puoi fare con una analisi di ciascuna lavorazione, ma è difficile da fare, oppure ti puoi riferire a prezziari ufficiali; mi sembra che quello della Reg.Lombardia o della CCIAA di Milano, non ricordo bene, contenga la % di incidenza su quasi tutte le voci. Io, se posso, uso questo metodo.
L'altro modo è quello sopra suggerito, di fare un computo specifico. Questo secondo me va bene per grandi lavori, su lavori piccoli come il tuo rischia di far incidere troppo questi costi.