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Iscritto: Nov 2005
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OP
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Iscritto: Nov 2005
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STO PREPARANDO UN CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO RELATIVO A INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE. SI TRATTA ESSENZIALMENTE DI DUE SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO CON PRELIEVO DI CAMPIONI PER ANALISI DI LABORATORIO GEOTECNICO PROVE IN FORO DI TIPO GEOTECNICO (SPT) E IN FORO DI TIPO GEOFISICO (CROSS HOLE E DOWN HOLE). DEVO INSERIRE OVVIAMENTE L'IMPORTO DELL'APPALTO E FARE LA DIFFERENZA DI LAVORI A MISURA E A CORPO (COME SI FA NORMALMENTE). STO SEGUENDO GROSSO MODO LO SCHEMA DI CAPITOLATI GIA' FATTI (ED. FLACCOVIO) CON CONFRONTI CON CAPITOLATI RITROVATI IN RETE. HO PERO' UN DUBBIO CHE RIGUARDA I COSTI DELLA SICUREZZA, OVVERO ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. LI DEVO INSERIRE? COME CALCOLARLI, IN BASE AD UNA PERCENTUALE O COME?. DI SICUREZZA NON SO ASSOLUTAMENTE NULLA E QUINDI DESIDEREREI CHE QUALCUNO DI BUONA VOLONTA' MI AIUTASSE. VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE NELLA CONVINZIONE CHE IL TEMA E' DI SICURO INTERESSE PER TUTTI I COLLEGHI.
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Iscritto: Jan 2004
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Iscritto: Jan 2004
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Potresti scrivere in minuscolo??? Grazie
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Iscritto: Nov 2005
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OP
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Iscritto: Nov 2005
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Scusa, se questo è il problema ti accontento subito!
Sto preparando un capitolato speciale di appalto relativo a indagini geognostiche e geotecniche. Si tratta essenzialmente di due sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni per analisi di laboratorio geotecnico prove in foro di tipo geotecnico (spt) e in foro di tipo geofisico (cross hole e down hole). Devo inserire ovviamente l'importo dell'appalto e fare la differenza di lavori a misura e a corpo (come si fa normalmente). Sto seguendo grosso modo lo schema di capitolati gia' fatti (ed. flaccovio) con confronti con capitolati ritrovati in rete. Ho pero' un dubbio che riguarda i costi della sicurezza, ovvero oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Li devo inserire? Come calcolarli, in base ad una percentuale o come?. Di sicurezza non so assolutamente nulla e quindi desidererei che qualcuno di buona volonta' mi aiutasse. Vi ringrazio anticipatamente nella convinzione che il tema e' di sicuro interesse per tutti i colleghi.
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Iscritto: Jan 2004
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Scrivere in maiuscolo su internet equivale ad urlare...  Non posso darti una risposta giacchè nemmeno io capisco molto di sicurezza, sicuramente troverai adeguati pareri da altri utenti, basta avere pazienza... Ciao
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Iscritto: Aug 2004
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Secondo l'Art. 106 del D. L.vo 81/2008 Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) ai lavori svolti in mare.
Da cui i lavori di carotaggio non rientrano in quelli dei cantieri mobili...per cui ciò che può ricadere all'interno degli oneri di sicurezza saranno evntualmente i DPI (dispositivi di protezione indivuduale), anche se dovrebbero essere compresi nell'importo delle lavorazioni, eventuali recinzioni di limitazione d'acceso al cantiere, cartellonistica di avvertimento e pericolo, cassetta di primo soccorso a Norma (> 100€), eventuali ponteggi se la situazione del cantiere lo richiede.
Glio oneri di sicurezza non devono essere calcolati come percentuale sui lavori, ma come computo metrico vero e proprio, che in fase di stati d'avanzamento lavori andrà computato a parte.
saluti
Manuela ROMAGNOLO
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Iscritto: Oct 2000
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A mio parere, Manuela ti sbagli, la norma che citi dice che il Decreto non si applica in ambito minerario, stop. Vi consiglio di interpellare ANISIG e poi farci sapere. Grazie
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Iscritto: Nov 2002
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Credo che la Collega abbia ragione, ma per un altro motivo.
D.Lgs. 81/2008 TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Art. 88 - Campo di applicazione 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a). 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
Articolo 89 - Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ ALLEGATO X.
ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Di conseguenza, le indagini geognostiche non rientrano nei cantieri temporanei. Questo non significa però che non ci siano oneri di sicurezza!
Per la valutazione dei costi della sicurezza, un modo è stabilire per ciascuna voce quanto incidono gli approntamenti per la sicurezza. Quindi fai il tuo computo metrico con il totale (es. 100.000 €); supponiamo che la sicurezza ti incida in media per il 3% (es. 3.000 €), scorpori questa cifra e metti a base d'asta il totale depurato dei costi della sicurezza. Nell'esempio, 97.000 a base d'asta + 3.000 non soggetti a ribasso. La valutazione dell'incidenza dei costi della sicurezza la puoi fare con una analisi di ciascuna lavorazione, ma è difficile da fare, oppure ti puoi riferire a prezziari ufficiali; mi sembra che quello della Reg.Lombardia o della CCIAA di Milano, non ricordo bene, contenga la % di incidenza su quasi tutte le voci. Io, se posso, uso questo metodo. L'altro modo è quello sopra suggerito, di fare un computo specifico. Questo secondo me va bene per grandi lavori, su lavori piccoli come il tuo rischia di far incidere troppo questi costi.
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Iscritto: Dec 2006
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Iscritto: Dec 2006
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A mio parere, Manuela ti sbagli, la norma che citi dice che il Decreto non si applica in ambito minerario, stop. Vi consiglio di interpellare ANISIG e poi farci sapere. Grazie Ma secondo voi come mai i listini ANISIG per i sondaggi (listini del 2002) sono completamente fuori mercato (per eccesso)? O forse è il mercato che è fuori dal loro listino...
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Iscritto: Nov 2005
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OP
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Iscritto: Nov 2005
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Grazie a tutti, ho trovato sul prezziario della regione Umbria, in allegato (allegato C) una formula per calcolare tali oneri in percentuale. Considerandoli come lavori edili, visto che le indagini geognostiche rientrano nel capitolo dei lavori edili, ne esce fuori una percentuale che è dell'ordine del 5-7%. Tale percentuale mi sembra piuttosto realistica (il 3% o ritengo forse troppo basso). Il calcolo si base su tre diversi parametri che sono:l'importo dei lavori, la categoria dei lavori e l'ubicazione del cantiere. Provate ad applicarlo perchè ritengo che sia un importante riferimento.
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by domenico craparo - 05/08/2026 13:52
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Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
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