Mi permetto di correggere il post di Egidio Grasso:
il punto G.3.2 fa riferimento ai fronti di scavo, mentre per i pendii naturali occorre considerare il capitolo G.2 che, per quanto riguarda il coefficiente di stabilità, al punto G.2.3 così testualmente recita:
G.2.3 CALCOLI DI STABILITÀ
Il metodo di calcolo per la verifica della stabilità deve essere scelto tenendo conto della posizione e della forma delle possibili superfici di scorrimento, dell'assetto strutturale, delle caratteristiche meccaniche del terreno, nonché della distribuzione delle pressioni neutre. Nel caso di pendii in frana si devono adottare quei metodi - in quanto applicabili - che permettono di eseguire la verifica lungo le superfici di scorrimento che meglio approssimano quella riconosciuta con le indagini.
Negli altri casi si esamineranno superfici di scorrimento cinematicamente possibili in numero sufficiente per ricercare la superficie alla quale corrisponda, nel caso considerato, il coefficiente di sicurezza più basso.
Quando sussistano condizioni tali da non consentire una agevole valutazione delle pressioni neutre i calcoli di verifica devono essere effettuati assumendo le più sfavorevoli condizioni che ragionevolmente si possono prevedere.
Per i pendii ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme sismiche.
Il valore del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal progettista e giustificato sulla base delle considerazioni relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilità dei dati disponibili, alla complessità della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su pendii naturali in situazioni simili, nonché alle conseguenze di un'eventuale frana.
Quindi, il valore minimo di 1,3 non vale per i pendii naturali.
Se poi lo si vuole adottare, è una questione di libera scelta di chi esegue il calcolo.
Colgo l'occasione per fare a tutti gli auguri di buon anno.
Giuseppe Basile