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L'utilizzo di un impianto mobile può essere vantaggioso se le quantità sono notevoli anche perchè il solo spostamento del mezzo costa parecchi quattrini.... Inoltre l'impianto mobile deve essere autorizzato appositamente per il trattamento dei rifiuti e munito di tutte le autorizzazione necessarie comprese quelle per il rilascio delle emissioni in atmosfera. Ritengo che a volte sian ben pochi gli impianti autorizzati ad un simile esercizio. E' vero sono pochi ma esistono! E' ovvio che devono essere impianti mobili autorizzati al recupero di quella specifica tipologia di rifiuto ai sensi dell'art. 280 c. 15 del D.Lgs. 152/06. Concordo sul fatto che se si tratta di poche ton non ne valga la pena! i cumuli diventano comunque rifiuti se il tempo intercorso non è superiore se non erro a un anno (ma su questo chiedo conferme perchè non ricordo esattamente Non deve passare un anno, le terre da scavo sono già rifiuti perché NON sono state gestite secondo l'art. 186 del D.Lgs. 152/2006. Forse ti confondevi con il fatto che dopo un anno quel sito diventa ANCHE una discarica abusiva, quindi dal "solo" reato di abbandono passi a quello di discarica abusiva.
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MI riferivo al fatto che anche se tu hai previsto l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e le hai abbancate provvisoriamente in attesa di riutilizzo, il tempo entro nel quale si deve provvedere all'impiego dei materiali non deve essere superiore all'anno.. Questo è quanto mi dissero nella provincia di residenza.. ma sinceramente alla luce di tutti questi cambiamenti non so se questa norma sia ancora vigente.
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MI riferivo al fatto che anche se tu hai previsto l'utilizzo delle terre e rocce da scavo e le hai abbancate provvisoriamente in attesa di riutilizzo, il tempo entro nel quale si deve provvedere all'impiego dei materiali non deve essere superiore all'anno.. Questo è quanto mi dissero nella provincia di residenza.. ma sinceramente alla luce di tutti questi cambiamenti non so se questa norma sia ancora vigente. Ah, ok! Hai perfettamente ragione è tuttora così! ciao!
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Nel test di cessione per 170504 deve o no essere considerato il parametro COD?
Grazie
Stefano
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