Se le terre e rocce non sono contaminate (cioè sono sotto la colonna A dell'allegato 5 del dlgs 152/06) è possibile far intervenire l'art. 186 del D.lgs 152, ovvero far uscire dal novero di rifiuto tale materiale. Ciò non vale per le macerie (CER 170904), che devono essere asportate e portate ad impianto di recupero.
Per le terre (in estrema sintesi) occorre presentare un piano di utilizzo in sito, analisi chimica dei terreni ed accordo con gli enti.