In realtà non cambia assolutamente niente ai sensi dell'art. 186.
Diciamo che non fa chiarezza su la produzione di terre che non escono dal cantiere, riutilizzate all'interno dello stesso.
Infatti l'art. 20, comma 10 sexies della L. 2/2009 punto a:

"all'art. 185 è aggiunta la lettera «c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;"

La dicitura "il suolo non contaminato" creerà ancora più caos nei comuni in quanto:
1) Obbligherà a fare analisi anche su cantieri che interessano terreni vergini, agricoli o dove non veniva svolta alcuna attività potenzialmente impattante sulle matrici ambientali;
2) è un errore in quanto un suolo è contaminato solo se supera le CSR, e quindi lo si può definire in tal modo dopo la caratterizzazione ed Analisi di Rischio. In assenza di tale procedura, ed in caso di superamento delle CSC il suolo è "potenzialmente contaminato".

Tanto per cambiare il governo ha perso un'occasione di fare chiarezza o di semplificare la procedura.

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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