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insomma, qualcosina cambia.
Praticamente ora per riutilizzare il terreno nello stesso cantiere sei sicuro di non dover fare la pratica per il riutilizzo.
"Basta" fare i cmapionamenti e le analisi necessarie per dimostrare che il terreno che stai riutilizzando non sia contaminato. Le analisi vanno esibite solo in caso di richiesta, controlli o contestazioni da parte di Enti, dato che non c'è alcun obbligo di presenzione preventiva.
Insomma l'obbligo di seguire la procedura per poter riutilizzare le terre in pratica c'era già ed alcuni si anche sono presi sequestri e denunce.
L'art. 20, comma 10 sexies della L. 2/2009, a mio avviso almeno semplifica le cose per i casi di riutilizzo nel medesimo sito.
Vi dirò di più! Come se non bastasse nel corso della conversione in legge del D.L. 208/2008 (DDL 1306) è stato introdotto un emendamento che inserisce un nuovo articolo (8bis) che modifica ulteriormente l'art. 186 con il comma:
''7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle predette condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica;
Praticamente hanno ulteriormente precisato che le terre si possono riutilizzare anche in alti ambiti e non solo nel settore edile...
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