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Iscritto: Mar 2007
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Posts: 5 |
ciao a tutti, volevo sapere se, prima di effettuare uno scavo di terreni in una zona di futura edificazione (sulla quale verrano anche effettuati, prima dello scavo, diversi sondaggi ambientali), bisogna fare delle richieste preventive all'ufficio suoli del comune ai fini del loro riutilizzo.
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Iscritto: Dec 2006
Posts: 226
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Iscritto: Dec 2006
Posts: 226 |
Le modalità sono quelle previste nel D.Lgs. 152/2006 (art. 186) come modificato dal D.M. 4/2008 (ma anche dal recentissimo Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185).
Comunque in questo forum negli utlmi mesi se ne è parlato ripetutamente, basta fare un ricerchina...
Ciao!
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Iscritto: Jul 2005
Posts: 137
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Iscritto: Jul 2005
Posts: 137 |
Queste le ultime novità.....
Terre e rocce da scavo non contaminate non costituiscono rifiuto o sottoprodotto e possono essere riutilizzate liberamente in sito. La Legge 2/2009, conversione del D.L. 185/5008 "anticrisi", introduce significative semplificazioni con riferimento alle terre e rocce da scavo. Per effetto di tale modifica le terre e rocce da scavo, purché utilizzate nello stesso sito di produzione, a fini di costruzione e allo stato naturale non sono più assoggettate alla disciplina dei rifiuti. Le terre e rocce da scavo non possono essere più considerate rifiuti, ma nemmeno sottoprodotti se sussisto le seguenti condizioni:
1. che il suolo escavato non sia contaminato; 2. che lo scavo sia avvenuto nel corso dell'attività di costruzione; 3. che l'utilizzo di tale materiale sia diretto con certezza ad attività di costruzione; 4. che il materiale sia utilizzato allo stato naturale e nello stesso sito.
L'art. 20, comma 10 sexies della L. 2/2009, ha modificato gli artt. 185 e 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come segue: a) all'art. 185 è aggiunta la lettera «c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»; b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,».
Tale modifica recepisce le disposizioni dell'articolo 2, lettera c), della nuova direttiva quadro in materia di rifiuti, la 2008/98/Ce, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea del 22 novembre 2008.
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Iscritto: Mar 2002
Posts: 730
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Iscritto: Mar 2002
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In realtà non cambia assolutamente niente ai sensi dell'art. 186. Diciamo che non fa chiarezza su la produzione di terre che non escono dal cantiere, riutilizzate all'interno dello stesso. Infatti l'art. 20, comma 10 sexies della L. 2/2009 punto a:
"all'art. 185 è aggiunta la lettera «c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;"
La dicitura "il suolo non contaminato" creerà ancora più caos nei comuni in quanto: 1) Obbligherà a fare analisi anche su cantieri che interessano terreni vergini, agricoli o dove non veniva svolta alcuna attività potenzialmente impattante sulle matrici ambientali; 2) è un errore in quanto un suolo è contaminato solo se supera le CSR, e quindi lo si può definire in tal modo dopo la caratterizzazione ed Analisi di Rischio. In assenza di tale procedura, ed in caso di superamento delle CSC il suolo è "potenzialmente contaminato".
Tanto per cambiare il governo ha perso un'occasione di fare chiarezza o di semplificare la procedura.
Ciao
Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Iscritto: Dec 2006
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Iscritto: Dec 2006
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insomma, qualcosina cambia.
Praticamente ora per riutilizzare il terreno nello stesso cantiere sei sicuro di non dover fare la pratica per il riutilizzo.
"Basta" fare i cmapionamenti e le analisi necessarie per dimostrare che il terreno che stai riutilizzando non sia contaminato. Le analisi vanno esibite solo in caso di richiesta, controlli o contestazioni da parte di Enti, dato che non c'è alcun obbligo di presenzione preventiva.
Insomma l'obbligo di seguire la procedura per poter riutilizzare le terre in pratica c'era già ed alcuni si anche sono presi sequestri e denunce.
L'art. 20, comma 10 sexies della L. 2/2009, a mio avviso almeno semplifica le cose per i casi di riutilizzo nel medesimo sito.
Vi dirò di più! Come se non bastasse nel corso della conversione in legge del D.L. 208/2008 (DDL 1306) è stato introdotto un emendamento che inserisce un nuovo articolo (8bis) che modifica ulteriormente l'art. 186 con il comma:
''7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientali e di siti anche non degradati. Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle predette condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica;
Praticamente hanno ulteriormente precisato che le terre si possono riutilizzare anche in alti ambiti e non solo nel settore edile...
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Iscritto: Jun 2005
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Iscritto: Jun 2005
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Alex, vorrei sapere se, nel caso di riutilizzo in un sito diverso da quello di provenienza di terre e rocce da scavo derivanti da interventi soggetti a Permesso di Costruire o a DIA, è "sufficiente" presentare pratica completa di indagine ambientale e relative analisi (ai sensi tabella 1, allegato 5, parte IV del D.Lgs. 152/06, per verificare l'assenza di eventuali elementi potenzialmente presenti in base alle attività attuali o passate) da allegare alla richiesta di DIA o PC insieme a dichiarazione dell'individuazione del sito/ dei siti di destinazione e quello di deposito. Nel caso si proceda alle analisi, sono necessari test di cessione? Grazie
Ultima modifica di GeoMatt; 13/02/2009 13:24.
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Iscritto: Dec 2006
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Si, è "sufficiente".
In pratica devi soddisfare TUTTI i punti indicati nell'art. 186 modificato dal D.M. 4/2008.
Ricorda che anche per i siti di destinazione devi fare riferimento sempre ad opere per le quali sono stati presentati DIA o PC di costrure o progetti almeno preliminari di opere che prevedano l'utilizzo di terre. Ma questo è abbastanza ovvio (non ci si mette a fare rilevati o collinette in giro senza permessi).
Poi, la cosa non è chiarissima, anche nei siti di destinazione converrebbe eseguire qualche campionamento ed analisi, ai fini della "verifica della compatibilità" richiesta dal decreto.
Non sono richiesti test di cessione; infatti si fa sempre rierimento alle modalità previste per le caratterizzazioni ambientali di suoli.
Ciao
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Secondo voi come è possibile procedere con un analisi chimica nel caso si debba riutilizzare esclusivamente una pezzatura afferibile a ghiaia-ciottoli?
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Allegria ! La soluzione peggio del male ! Prevedo il caos !!!!!
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Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
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