LEGGE ISTITUTIVA DELL'ORDINE DEI GEOLOGI

(Vedi in particolare l'ultima parte del comma 9 evidenziato in grassetto)

Secondo l'art.3 della Legge 3 febbraio 1963 n. 112, che da disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo, formano oggetto dell'attività professionale del geologo:

1.

l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica;
2.

le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici;
3.

le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo;
4.

le indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee;
5.

le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerari, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino;
6.

le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione;
7.

le indagini geologiche anche nel campo agrario;
8.

le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini;
9.

le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai geologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e regolamenti.