x Giuliano Antonielli

Sparare sull’ambulanza è sempre un’azione ignobile e deprecabile, soprattutto quando corre a sirene spiegate; ma se dalla stessa ambulanza qualcuno spara, bhe, allora……

PREMESSA
Non essendo titolare di alcun ruolo istituzionale ne’ tanto meno essermi preso l’onere, a mezzo contratto privato, di informare chicchessia non ho avuto e non ho alcun dovere di riportare notizie e informazioni in tempi celeri e pertanto non solo non sono soggetto a more per eventuali ritardi ma posso liberamente decidere modi e tempi per riportare le notizie che ritengo interessanti.

CONSIDERAZIONI
Detto ciò andiamo nel merito delle osservazioni fatte denotanti, a causa di notevoli imprecisioni, una scarsa conoscenza dell’argomento in discussione probabilmente dettate dal non aver letto le sentenze in questione che metto in allegato a questo post e al successivo.

  • non è vero che gli ingegneri non avevano neanche risposto salvo poi fare ricorso al TAR; la sentenza T.A.R. 1791/2003 e la successiva sentenza CdS 2178/2008 stabilivano infatti l’infondatezza del ricorso degli ingegneri ANCHE grazie all’aver appurato che uno dei motivi del ricorso degli ingeneri motivato dal “non essere stati sentiti i consigli nazionali degli ordini interessati” veniva confutato dalla documentazione allegata dall’Amministrazione, risultando infatti che l’Ordine degli Ingegneri aveva fatto pervenire ben sei documenti di osservazioni.
  • non è vero che il TAR ha bocciato i ricorsi per la difesa delle competenze da parte del CNG perché la sentenza del TAR non aveva minimamente chiarito la questione sul trasferimento di alcune competenze (geotecnica) ai geologi; questo è infatti uno dei motivi per cui l‘Ordine degli ingegneri ha fatto ricorso alla sentenza del TAR 1791/2003 davanti al Consiglio di Stato.
  • Il ricorso degli architetti, respinto nel giugno del 2008, NON faceva riferimento al problema del trasferimento di alcune competenze (geotecnica) ai geologi come invece faceva riferimento esplicito il ricorso degli ingegneri il che significava che non vi erano certezze. A riprova di ciò è la sentenza del Consiglio di Stato 2157/2008 che disponeva che non definitivamente decidendo sul ricorso in appello indicato in epigrafe, riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, sul mérito e sulle spese, ordina alle parti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere al deposito degli atti di cui in motivazione, ciascuno in sei copie, presso la Segreteria della Sezione, entro il términe di trenta giorni dalla notifica (o, se anteriore, dalla data di ricezione in via amministrativa) della presente decisione. notifica (o, se anteriore, dalla data di ricezione in via amministrativa) della presente decisione. Fissa per il prosieguo della trattazione l’udienza pubblica dell’11 novembre 2008".
    Non risponde a verità, pertanto, quanto riporti che “la sentenza sul ricorso degli ingegneri […] era slittato per un errore di notifica, quindi si sapeva già da giugno della piena validità del 328”; d'altronde lo stesso Presidente De Paola nella circolare n. 285 da te citata è stato più cauto nel trarre conclusioni affrettate.
    NOTA INTERESSANTE: la circolare del CNG n. 285 citata STRANAMENTE riporta che ”Il Collegio (la sentenza del CdS 2178/2008, ndr) ha mostrato di condividere in toto quanto eccepito e dedotto dai nostri avvocati circa l’insussistenza degli asseriti difetti nella procedura di adozione del regolamento, rilevando espressamente come il controricorso del C.N.G. risulti “ampio ed articolato”.
    Andando a leggere la sentenza in questione si scopre che il controricorso del CNG nasce ”eccependone l’inammissibilità, e comunque l’infondatezza, dei motivi di appello”. Ebbene la stessa sentenza del CdS DI DIRITTO ha disposto che ”va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dal resistente Consiglio Nazionale dei Geologi in relazione tanto alla omessa notificazione dello stesso ai controinteressati Ordini e collegi professionali, quanto alla carenza di legittimazione dell’Ordine ricorrente a chiedere l’annullamento in toto del D.P.R. n. 328/01”.
    In pratica è stato ignorato il controricorso del CNG !!
  • circa l’aver cestinato la PgNews dell’OR Liguria, che tutt’ora ricevo e leggo regolarmente, l’accusa è talmente patetica quanto completamente priva di fondamento che non merita alcun commento ulteriore.

Concludo con un consiglio spassionato: se fare 600 km di macchina stanca al punto tale da non riuscire ad argomentare in maniera corretta dando informazioni importanti CLAMOROSAMENTE SBAGLIATE, per giunta dall’alto del proprio ruolo istituzionale (presidente di un OR), e facendo sarcasmo sui propri interlocutori, bhe, credo proprio che sia venuto il momento, per i prossimi viaggi, di prendere il treno smirk

Immagini allegate
TAR 1791_2003.pdf (52.02 KB, 10 download)
TAR 1854_2003.pdf (46.73 KB, 5 download)
CdS 1473_2008.pdf (210.25 KB, 12 download)

Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)