Riporto dal sito dell'Epap (al quale converrebbe dare un'occhiata
www.epap.it)
contributi minimi
Ogni iscritto all’Ente, qualora non sia in stato di cessazione dell’attività professionale, è annualmente tenuto almeno al versamento dei contributi minimi. Questi contributi, che vengono fissati all’inizio di ogni anno dall’Ente, sono dovuti obbligatoriamente da quegli iscritti che non superano una determinata soglia di reddito indicata dall’Ente nel momento in cui definisce i contributi minimi. Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall'art. 3, comma 4, del Regolamento dell'Ente anche dall'iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.
Lo schema riepilogativo dei contributi minimi lo trovi al seguente indirizzo:
http://www.epap.it/ad_pagamento_contributi_mod.asp frazionabilità dei soli contributi minimi
A tutti i nuovi iscritti che al momento dell’iscrizione abbiano meno di 30 anni, qualora siano tenuti al solo versamento dei contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre al 30% gli stessi per i primi tre anni d’iscrizione.
Tale possibilità viene meno qualora i contributi da versare siano superiori ai minimi. In questo caso il neo iscritto, ancorché abbia meno di 30 anni, dovrà il contributo soggettivo (10% reddito netto) il contributo di solidarietà (0,2% del reddito netto) e il contributo integrativo (2% volume d'affari) nella loro totalità.