Nostro tariffario:
Art. 9

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica, e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera del geologo, restano sempre riservati a quest'ultimo i diritti d'autore conformemente alle leggi.

Tariffario degli agronomi:
ART. 17 - Proprietà degli elaborati



Salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l’opera del professionista, resta sempre riservata a quest’ultimo, indipendentemente dall’avvenuto pagamento.

La tariffa non riguarda particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti o simili, che sono da liquidarsi, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.



ART. 18 - Uso diverso dell’opera di professionista



Il committente non può, senza il consenso del professionista, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la compongono, per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

Qualora un elaborato venga utilizzato anche per altri usi, oltre quelli per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al professionista spetta per ogni nuova utilizzazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversamente proporzionale al numero delle utilizzazioni, oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da essere dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratti, direzione dei lavori, liquidazioni, ecc.).

A mio parere l'indagine in sito o di laboratorio di per se quindi è di proprietà del committente, la relazione del professionista, salvo altri accordi.


"Prosunt omnia quae obstant"
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