Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17-08-2001
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328
Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti

Capo VIII
Professione di geologo

Art. 41.
Attivita' professionali


1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia'stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita' di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle
seguenti attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:

b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosita' geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;

E' STATA CONIATA LA PROGETTAZIONE GEOLOGICA
BASTA SOLO STUDI E PERIZIE
BASTA CON L'ATTEGGIAMENTO DA CAGNOLINI AL GUINZAGLIO DI GEOMETRI PERITI E ARCHITETTI
SIAMO PROGETTISTI
RIVENDICHIAMO I NOSTRI DIRITTI CHE LA LEGGE CI RICONOSCE
FACCIAMOCI VALERE ORA ANCHE SE IL MOMENTO E' PURTROPPO TRAGICO

Stampatevi il 328, portatene copia con voi sui lavori, fate capire alla gente chi siamo a cosa possiamo fare per il bene di tutti.
http://www.elektro.it/leggi/2001/dpr_328_2001.html

Ultima modifica di Nicola Alberti; 13/04/2009 17:44.