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non credevo che ci sarebbe stata tutta questa discussione
Mi pare di capire che per le opere tipo 1 o 2 e classe 1 o 2 in zona 4 le NTC non esistano e si applicheranno DM 11/03/88 e DM96. (?)
Secondo me è corretto!
Nel paragrafo incriminato si legge anche "Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche."
Non so se ho capito bene ciò che vuoi dire! Credo si faccia riferimento a tutte le altre azioni (sismica esclusa) e alla combinazione delle stesse! ... ma su questo mi sarebbe di conforto sentire qualche altra voce!
Le azioni sono anche quelle sismiche quindi parrebbe che la caratterizzazione sismica debba avvenire con le NTC, se non poi dire "Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale definito al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996"
In zona 4, per opere non strategiche, progettando alle TA non devi stimare l'azione sismica con le NTC 08 ma assumendo pari a 5 il grado di sismicità S...
P.S. se in questi casi si applica il DM 88, l'obbligatorietà della relazione geologica rimane perchè fa fede il nuovo articolato di progetto delle NTC e il DM88 è solo un riferimento metodologico? Certo che la relazione geologica è obbligatoria!saluti, agi
Ultima modifica di agi; 27/04/2009 13:07.
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