La sentenza però è freschissima, di ieri:
[quote]DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2009(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
Le motivazioni sono state depositate in segreteria giorno 25, ma il rigetto del ricorso era già noto dal 17 dicembre 2008 (altrimenti è meglio che il CNG cambi legale)....
Ora che il CNG non abbia sentito il dovere di informare gli iscritti o quanto meno, in attesa delle motivazioni, i Presidenti degli Ordini....non mi sembra un bel modo di fare....
Ma sulle competenze sulla geotecnica non è stato presentato nessun ricorso??? Egidio non avevi detto che questo ricorso al TAR comprendeva pure le norma sulla modellazione geotecnica? Il ricorso
non comprendeva e non ha mai compreso il nocciolo della questione che è la relazione geotecnica e la programmazione delle indagini da parte del progettista con l'esclusione del geologo!!!
Però bisogna anche dire che nel corpo del dispositivo sono presenti alcuni passaggi importanti....più volte ribaditi da alcuni forumini (che sia il caso di assumerli quali consulenti legali??) e cioè:
E’ dunque evidente che le norme primarie e secondarie disciplinanti il settore dei lavori pubblici o richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell’ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC in impugnativa, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto, in particolare, da quest’ultimo punto di vista, della naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia.Ed allora se il 328/01 prevede, all'art. 41 comma 1 lettera e) che tra le competenze professionali del geologo sezione A ci sia:
le indagini e la relazione geotecnica non vedo come una fonte gerarchicamente inferiore possa stabilire il contrario.