il discorso delle norme primarie, secondarie ecc.. era un mio pallino e sono contento sia stato ribadito dal TAR.
Un'altro passo della sentenza è comunque molto importante e definitivo sulle competenze perchè richiama anche le
sentenze del consiglio di stato:
"Non pare insomma al Collegio che dal DM in impugnativa rivenga, per la categoria istante, alcuna
apprezzabile e illegittima lesione e compromissione delle relative prerogative e competenze
esclusive, dovendosi al riguardo oltretutto considerare la riconosciuta competenza professionale dei
geologi anche in ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si occupano le NTC
(cfr. CdS, VI, n. 491/2002; IV, n. 705/1998; V, n. 701/1995; Ad. Gen., n. 154/1994; II, n. 164/1992)."
quindi il rigetto del ricorso non è un dramma perchè nello stesso tempo la sentenza è chiara su quali siano le nostre competenze, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno alla luce delle norme e delle altre sentenze, comunque una in più non fa male.
Io opterei per smetterla col porci sistematicamente questo problema e di ragionare da progettisti geologico-geotecnici.
ciao