Il tema in discussione coniuga i due aspetti di maggiore e più rilevante importanza per i Geologi che si occupano di Geotecnica (ma anche delle altre discipline connesse alla Geologia Applicata).
Per quanto concerne la "competenza" la giurisprudenza ha da tempo chiarito, in più atti, che il Geologo è legittimato a redigere la "Relazione Geotecnica" e di questo fanno fede le sentenze del TAR Friuli Venezia Giulia (n.192 del 18.5.1991) e del TAR Marche (del 9.6.1994), riaffermate nei pareri del C.d.S. (n.164/91 e n.154/94) e nella sentanza n.701 del 4.5.1995.
che fornisce anche una più articolata lettura del ruolo del Progettista.
Nella citata sentenza del C.d.S. si legge testualmente:
"In ordine ai citati pareri, il collegio rileva anch'esso che deve sgombrarsi il campo dalla inaccettabile scissione tra professionista abilitato ad effettuare determinati accertamenti, e professionista abilitato a sottoscrivere la relativa relazione, come pure dall'idea di una duplice sottoscrizione della relazione, del professionista che la ha redatta e di un altro, diverso professionista che vi appone una "firma definitiva"; e rileva piuttosto che tali artificiose costruzioni, contenute nei primi due dei pareri citati, implicano il riconoscimento della sostanziale competenza del geologo in materia geotecnica. La questione, sfrondata degli anzidetti elementi di confusione, è quella, se i geologi siano abilitati o meno ad effettuare le indagini geotecniche, ovviamente sottoscrivendo le relative relazioni. Contro la soluzione affermativa, che, come si è detto, risulta dalla legge istitutiva dell'ordine professionale e dalle norme ad essa collegate, viene addotto in definitiva, nei pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, solo l'argomento della necessaria unitarietà dei progetti delle costruzioni, a sostegno dei quali le indagini geotecniche vengono effettuate. Sennonché l'obiezione, così ridotta all'essenziale, urta contro due considerazioni. La prima è che anche le relazioni geologiche costituiscono parte integrante degli atti progettuali, e nondimeno si riconosce da tutti la competenza esclusiva del geologo a redigerle, sicché è chiaro che, dal fatto che il progetto debba essere sottoscritto dall'ingegnere, non si può dedurre che egli sia competente in via esclusiva anche a redigere la relazione geotecnica; la seconda è che il progettista può anche non essere un ingegnere, sicché dall'argomento dell'unitarietà del progetto non si può dedurre la competenza esclusiva dell'ingegnere progettista."
(....)
"A ben riflettere, per l'unitarietà della progettazione non risulta esservi altra esigenza se non quella che il progettista tenga conto, com'è naturale, delle relazioni specialistiche che dobbono servirgli di supporto; mentre costituisce valutazione discrezionale del committente, secondo le circostanze, di tener conto, fra le altre cose, dell'opportunità di affidare più attività connesse ad un solo professionista che sia abilitato a svolgerle tutte"
Spero che quanto sopra riesca a chiarire quanto forma oggetto della professione di geologo e quale sia la sua funzione nell'ambito del processo di formazione di un progetto.
Maniscalco