|
|
Iscritto: Oct 2008
Posts: 134
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2008
Posts: 134 |
Il quesito impone la distinzione: - studio associato - associazione tra professionisti
Il primo caso si riferisce a più professionisti che condividono la gestione di beni e servizi (affitto, utenze, segreteria, pulizie, ecc.) secondo preconcordate percentuali di competenza che possono essere trascritte in un atto tra privati da valere con effetto di legge se necessario. Ogni partecipante nello studio associato è assolutamente autonomo e personalmente responsabile nei confronti del proprio cliente e nei riguardi di tutte le altre incombeze previste dalla legge in materia di imposte e tasse.
Il secondo caso si configuara come "socità tra persone" (non di capitali) ed è disciplinata con atto notarile nel quale si definiscono le rispettive quote di partecipazione, i compiti che ciascun socio deve svolgere, la rappresentanza nei confronti del cliente. L'A.t.P. può essere "temporanea" e relativa a specifiche commesse, o "permanente" nel qual caso i soci non possono partecipare a concorsi/gare nella duplice veste di singolo professionista e di associato nell'A.t.P. Per quanto concerne gli adempimenti fiscali valgono le stesse regole delle persone fisiche.
In linea generale sia il primo caso sia il secondo caso offrono vantaggi nel risparmio dei costi di gestione dello studio potendosi ripartire le spese. Il secondo caso consente l'ulteriore vantaggio di offrire al cliente un servizio interdisciplinare coordinato tra persone in mutua e consolidata sinergia professionale. Se l'A.t.P. è permanente è consigliabile, però, una profonda conoscenza dei partner altrimenti vale il detto che la migliore società è fatta da persone in numero dispari inferiore a tre. Maniscalco
|
|
|
Link Copiato negli Appunti