Ormai è chiaro che verrà approvata oggi la norma che recita:
ARTICOLO 1-bis.
(Misure urgenti in materia antisismica).
1. All’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2009 » e il secondo periodo è soppresso.
Con la precisazione, già pubblicata nel decreto cosidetto milleproroghe (un nome che è tutto un programma):
[/b]Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell’entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.[b]
Restano fuori i progetti privati, già affidati, che dovranno essere RIREDATTI, in toto. Non penso di essere smentito.
Ultima modifica di massimo trossero; 17/06/2009 08:54.