C2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI
"In generale le NTC impongono di adottare, per le verifiche, il metodo agli stati limite di cui al § 2.6;a tale imposizione sono ammesse alcune eccezioni finalizzate a consentire, nel caso di ridotta pericolosità sismica del sito e di costruzioni di minore importanza sia in termini di progettazione che in termini di destinazione d’uso, la tradizionale verifica alle tensioni ammissibili.Fanno dunque eccezione all’imposizione citata le costruzioni di tipo 1 (VN minore uguale 10 anni) e tipo 2 (con V comprefa fra 50 e 100 ani) e Classe d’uso I e II, purché localizzate in siti ricadenti in Zona 4; per esse è ammesso il metodo di verifica alle tensioni ammissibili, da applicare utilizzando i riferimenti
normativi riportati nelle NTC.
Per l’identificazione della zona sismica in cui ricade ciascun comune o porzione di esso, occorre
fare riferimento alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 83, comma 3, del DPR 6.6.2001, n. 380"
Quindi, se non ho capito male, le tensioni amissibili sono impiegabili qualora si tratti di costruzioni di minore importanza in termini di progettazione e di destinazione d'uso purchè ricadano in zona sismica 4, per tutte le altre valgono le norme del d.m. 11/01/2008 quindi secondo gli SLU.