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Questo è un argomento che sicuramente è stato già trattato, ma non trovandolo e siccome mi ci sono imbattuto lo ripropongo per avere un supporto.

Siamo nel campo dei porticati, tettoie... ma con opera fondale (plinti in questo caso).

Un progettista sostiene che per queste opere serve solo la relazione geotecnica, ora io mi ricordo che un tema simile era stato trattato anche con riferimenti legislativi, sono abbastanza sicuro che la rel.geologica era contemplata.

Potete fornirmi pareri o meglio i riferimenti legislativi per dimostrare che la rel. geologica è un requisito essenziale per la presentazione del progetto.

Grazie Stefano


L'Africa spinge! Il resto è tutta fantageologia.
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Non ricordo con precisione, ma il DM 11/03/1998 obbligava la relazione geologica per qualsiasi intervento che prevedeva opere fondali e, quindi, movimenti del terreno.
A questo punto però, credo, bisogna guardare solo ed esclusivamente al DM 14/01/2008 e qui la situazione è molto più confusa.
Comunque se sono previste opere fondali, la relazione geologica dovrebbe sempre e comunque essere prevista.

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Anche se molti sono stati abbagliati dall'art. 6.2.2 gli articoli precedenti delle NTC riportano in maniera inequivocabile, l'obbligatorietà della relazione geologica.

6.1.2 PRESCRIZIONI GENERALI
Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali.
I risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, di cui al § 6.2.1. devono essere esposti in una specifica relazione geologica.
Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento e alle previste modalità esecutive.
Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, di cui al § 6.2.2, unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica.

6.2 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto delle opere e dei sistemi geotecnici deve articolarsi nelle seguenti fasi:
1 caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
2 scelta del tipo di opera o d’intervento e programmazione delle indagini geotecniche;
3 caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo;
4 descrizione delle fasi e delle modalità costruttive;
5 verifiche della sicurezza e delle prestazioni;
6 piani di controllo e monitoraggio.

6.2.1 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO
La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.
In funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico.
Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche.
Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica.



Egidio Grasso
Coordinatore sito WEB
www.geologi.it
Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)
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Quote:
Anche se molti sono stati abbagliati dall'art. 6.2.2 gli articoli precedenti delle NTC


Visto che sei così bravo a riportare in rosso, perché ti sei dimenticato di evidenziare tale aberrazione:
Quote:
Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, di cui al § 6.2.2, unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica.


Il programma evidenzialo in rosso e in grassetto

Visto che sei così bravo, sveglio e disincantato ci vuoi spiegare che c…….o ci fa il PROGETTISTA in questa frase:
Quote:
Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento e alle previste modalità esecutive.

Ecc.ecc.
Già ho detto che l’impianto della legge è Sbagliato. Per ovvi motivi, in privato ti spiegherò il perché.

I uaglioni...........

P.S. ohh …..mio DIO! Dovrò riscrivere l’elogio all’esercito di franceschiello

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Caro Egidio ancora non hai risposto ai post (mio e di altri colleghi) del perchè il CNG non ha presentato ricorso al TAR contro la norma che assegna al progettista la pianificazione delle indagini geotecniche, invece di presentare un inutile ricorso su altri aspetti delle NTC di scarsa rilevanza (tanto che sono state respinte). Quand'è che voi del CNG la smetterete con questo atteggiamento da "casta" e vi degnerete di relazionarvi con noi "umili" iscritti????

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Scusatemi ma qualcuno ha letto l'ultima sentenza del TAR Lazio che sebbene abbia rigettato il ricorso sulle NTC ha ribadito cose per noi importanti?
Ancora con questa storia dell'attribuzione al progettista.....ecc..ecc..ecc.... quando è già chiaro che nell'ambito della progettazione geotecnica il progettista è da intendersi Progettista Geotecnico, figura ricopribile anche dal geologo in quanto competente in geotecnica, così come indicato dalla sentenza che richiama anche tutte le sentenze 'geotecniche' del Consiglio di Stato a nostro favore e ribadisce l'inattaccabile realtà della gerarchia delle fonti (ovvero che per le competenze il DM 14.01.2008 vale come il due di briscola rispetto al DPR 328/2001 ed a qualsiasi altra norma di rango superiore). Se le NTC contengono elementi in contrasto con una qualsiasi norma superiore questi elementi non valgono e vale quanto scritto nella norma di rango più elevato.

saluti

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Egidio ha dato la risposta alla domanda posta all'inizio dell'argomento di discussione...io proverò a rispondere alle altre...

Umberto, secondo me (ma sono solo un umile osservatore come te) alla tua risposta possono essere date due risposte.
O il CNG ha preparato il ricorso perchè non ha capito nulla delle NTC (e sinceramente mi risulta difficile crederlo) oppure ha voluto "saggiare" il parere della magistratura dando contemporaneamente un segno a coloro che pensavano di averla fatta franca, relegandoci al ruolo di mero riferimento....

Per quanto riguarda Ale...pur non essendo un fine giurista ho sempre sostenuto in tempi non sospetti quello che tu affermi.
Però, e qui c'è un però grande quanto una casa, siccome conosco l'andazzo delle cose, temo che ci ritroveremo nuovamente a rispolverare le vecchie diffide stragiudiziali ai geni civili o agli enti locali con le quali intimeremo di accettare le nostre relazioni geotecniche...tornando inidetro di 15 anni!!!!


quandu u sceccu non voli mbiviri...ambatula mi nci frischi...
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Quote:
Scusatemi ma qualcuno ha letto l'ultima sentenza del TAR Lazio che sebbene abbia rigettato il ricorso sulle NTC ha ribadito cose per noi importanti?

Il paradosso è che tu hai le competenze riconosciute da legge di ordine superiore e non puoi applicarle perché una legge di rango inferiore definisce i tempi e le azioni del progetto.

(per adesso)

Quote:
Ancora con questa storia dell'attribuzione al progettista.....ecc..ecc..ecc.... quando è già chiaro che nell'ambito della progettazione geotecnica il progettista è da intendersi Progettista Geotecnico,

No!! Il progettista è il PROGETTISTA. Uno dei grandi errori delle legge è quello di concentrare tutti gli aspetti decisionali E ORGANIZZATIVI nelle mani del progettista. Parafrasando, è il responsabile unico del “progetto”. La figura del progettista è esaltata anche negli altri capitoli e non solo nel capitolo 6. La legge non parla di progetto geotecnico, ammesso che esista in qualche legge o sentenza, è improprio definirlo tale nel TU.

Quote:
figura ricopribile anche dal geologo in quanto competente in geotecnica, così come indicato dalla sentenza che richiama anche tutte le sentenze 'geotecniche' del Consiglio di Stato a nostro favore e ribadisce l'inattaccabile realtà della gerarchia delle fonti.


Si anche tu sei competente, ma non sei il solo!! Il TU non dice che tu non li puoi fare. Semplicemente, definisce come devono essere fatte e da chi ai fini del progetto.

Quote:
(ovvero che per le competenze il DM 14.01.2008 vale come il due di briscola rispetto al DPR 328/2001 ed a qualsiasi altra norma di rango superiore).

Behh….allora abbiamo vinto il ricorso. Non bisogna fare altro! ……….e io che mi dannavo!

Quote:
Se le NTC contengono elementi in contrasto con una qualsiasi norma superiore questi elementi non valgono e vale quanto scritto nella norma di rango più elevato
.
Le NTC non contrasto perché non proibiscono.

(HAI IL PANE MA NON I DENTI PER MAGIARLO - i vecchietti dicono che in tali condizioni e meglio morire)


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Daccordissimo! Io comunque "avrei una proposta".
Nella mia modesta e forse "sbagliata" interpretazione delle nuove norme mi sembra che nella modellazione geologica del sito (C6.2.1), si parla di definire lineamenti geomorfologici, successioni stratigrafiche, caratteri geostrutturali, ecc. in generale. Mentre nella modellazione geotecnica è compito del progettista predisporre ed interpretare i risultati delle indagini (c6.2.2)e che vuoi se ne dica non ci piove (sulla norma naturalmente). Ora io propongo di consegnare le nostre relazioni facendo solo il modello geologico interpretando in maniera molto restrittiva la normativa C6.2.1 senza i parametri geotecnici in modo che il progettista deve andare a seguirsi le indagini, raccogliere i dati, interpretarli, tirarsi fuori i paramtri, caratterizzare il sottosuolo e chi + ne ha + ne metta ed a mio parere di progetti depositati al genio se ne vedranno con il lumicino, perchè non sono abituati a farlo, non ne hanno il tempo o peggio non sanno farlo. Tempo fa un architetto mi ha chiesto cosa erano l'EC7 e l'EC8, un'altro ha usato la coesione non drenata insieme all'angolo d'attrito e vi ho detto tutto.
Bisogna spingere per cambiare quella parte della norma sulla progettazione geotecnica che indica solo il progettista, inserendo anche geologo.

P.S.:posso ancora scrivere Relazione Geologica-Geotecnica in copertina all mie relazioni o devo scrivere solo Relazione Geologica?
Scusate la lungaggine.
Hola y hasta luego!

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Se fossimo una forza "coesa", dei professionisti seri che non badano alla pagnotta quotidiana ma guardano al futuro, sarebbe perfetto, una sorta di sciopero bianco.
Aggiungo alla tua proposta, visto che la modellizzazione geotecnica non rientra nel tariffario (se non ricordo male), allora è una consulenza extra che va equamente pagata.
Il Tariffario degli ingegneri da un valore economico alla relazione geotecnica (se non ricordo male l'ordine di grandezza è di circa poco meno dell'1% dell'importo dell'opera, coreggetemi se sbaglio).

Se fossimo uniti e forti come gruppo professionale potremmo riuscirci .... ma .... non lo siamo, e se proponi al committente una relazione puramente geologica con successioni stratigrafiche che parlano dell'olocene et similia, campi ... professionalmente .... quanto un gatto sull'Emilia!

La soddisfazione di aver fatto un buon lavoro, completo ed esauriente, UTILE al progettista, DEVE o meglio DOVREBBE essere corroborato da una equa retribuzione, equa per le responsabilità che vengono assunte.

quindi galapagos, io sono con te, ma in due ... al massimo si va a cena fuori! e senza dopocena !!!!


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