Scusatemi ma qualcuno ha letto l'ultima sentenza del TAR Lazio che sebbene abbia rigettato il ricorso sulle NTC ha ribadito cose per noi importanti?
Il paradosso è che tu hai le competenze riconosciute da legge di ordine superiore e non puoi applicarle perché una legge di rango inferiore definisce i tempi e le azioni del progetto.
(per adesso)
Ancora con questa storia dell'attribuzione al progettista.....ecc..ecc..ecc.... quando è già chiaro che nell'ambito della progettazione geotecnica il progettista è da intendersi Progettista Geotecnico,
No!! Il progettista è il PROGETTISTA. Uno dei grandi errori delle legge è quello di concentrare tutti gli aspetti decisionali E ORGANIZZATIVI nelle mani del progettista. Parafrasando, è il responsabile unico del “progetto”. La figura del progettista è esaltata anche negli altri capitoli e non solo nel capitolo 6. La legge non parla di progetto geotecnico, ammesso che esista in qualche legge o sentenza, è improprio definirlo tale nel TU.
figura ricopribile anche dal geologo in quanto competente in geotecnica, così come indicato dalla sentenza che richiama anche tutte le sentenze 'geotecniche' del Consiglio di Stato a nostro favore e ribadisce l'inattaccabile realtà della gerarchia delle fonti.
Si anche tu sei competente, ma non sei il solo!! Il TU non dice che tu non li puoi fare. Semplicemente, definisce come devono essere fatte e da chi ai fini del progetto.
(ovvero che per le competenze il DM 14.01.2008 vale come il due di briscola rispetto al DPR 328/2001 ed a qualsiasi altra norma di rango superiore).
Behh….allora abbiamo vinto il ricorso. Non bisogna fare altro! ……….e io che mi dannavo!
Se le NTC contengono elementi in contrasto con una qualsiasi norma superiore questi elementi non valgono e vale quanto scritto nella norma di rango più elevato
.
Le NTC non contrasto perché non proibiscono.
(HAI IL PANE MA NON I DENTI PER MAGIARLO - i vecchietti dicono che in tali condizioni e meglio morire)