Nel capitolo 6.2.2 “INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA” si legge <<Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve definire in base alle scelte tipologiche dell’opera o dell’intervento e alle previste modalità esecutive.
Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica, di cui al § 6.2.2, unitamente ai calcoli per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e modalità costruttive, devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica.>>
E poi ancora << È responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica.>>
Non ho capito bene il significato e le conseguenze di queste parole. Se prese alla lettera io intendo che IL PROGETTISTA (che può essere l’ingegnere, l’architetto, il geometra, l’agronomo) DEVONO definire <<il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica>>. Ora fin quando il progettista è un ingegnere la cosa è offensiva, ma si può fare. Ma quando il progettista è un’altra figura che formalmente non ha competenze geotecniche cosa si dovrà fare? Continuo a pensare ad alta voce. Io geologo faccio una relazione geologica, faccio delle indagini “in situ” (magari con l’attrezzatura propria), commissiono quelle di laboratorio, li interpreto e poi chi li firma (leggi chi prende i soldi?), chi è il responsabile della relazione geotecnica?