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salve sono da poco geologo e sono stato incaricato ad effettuare il piano di gestione delle terre per un'opera. devono costruire un marciapiede e perciò analizzare le terre per poi portarle in una ex cava che è autorizzata ad accettare terre e rocce da scavo non inquinate. le mie domande sono le seguenti: -quando mando ad analizzare in laboratorio le terre, sono io che devo dirgli che fine faranno o devo aspettare l'esito dell'esame e vedere se ricadono in tabella A o B e quindi agire di conseguenza? - nel modulo da compilare per terre e rocce da scavo devo mettere destinazione per il reimpiego di cave coltivate? grazie per l'attenzione e scusate la semplicità delle domande
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Iscritto: Sep 2000
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Se il materiale viene gestito in base all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., la verifica che devi fare è effettivamente che il terreno non sia inquinato. Lo standard di riferimento è quello del D.Lgs. 152/2006 (analisi sul passante a 2 mm da poi riferire all'intero campione esclusa la frazione maggiore di 2 cm). Al laboratorio chimico dovrai chiedere l'analisi secondo questo standard, senza bisogno di precisare la destinazione. Una volta avuti i risultati potrai verificare se rispetta i requisiti per il sito di destinazione (colonna A o B). Controlla che l'ex cava non richieda qualche requisito particolare e, quando campioni, attenzione alla rappresentatività dei campioni. Del modulo non so cosa dirti perché ogni regione ha il suo. Verifica quanto prevede dall'Allegato “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” al d.lgs. 152/2006" (per quanto riguarda campionamento ed analisi) e se nel tuo caso serve il test di cessione. Ciao
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grazie per le delucidazioni mi sei stato di aiuto ciao
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Iscritto: Apr 2009
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Salve, qualcuno saprebbe dirmi se vi sono state ulteriori modifiche al art 186 del 152/2006 oltre la D.Lgs 4/08? Un ulteriore quesito: è possibile effettuare lo scavo e optare per uno stoccaggio provvisorio del materiale scavato al di fuori del sito di svavo, senza utilizzarlo, solo stoccaggio? il luogo di deposito deve avere, rispettare, qualche requisito in particolare? Grazie ciao
Marco
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Le ultime modifiche all'art. 186 del D.Lgs 152/06 sono stata introdotte con la L. n.2 del 28 gennaio 2009. Qui in Veneto i principi introdotti da questa nuova disposizione sono stati successivamente recepiti tramite una DGRV (n.794 del 31/03/2009). Tale delibera definisce la NON applicabilità ai materiale di scavo della disciplina relativa ai rifiuti solo se: - il materiale di scavo non deve essere contaminato; - deve essere certa la sua utilizzazione nello stesso sito in cui è stato scavato.
Per il secondo quesito..NON è possibile lo stoccaggio temporaneo del materiale scavato senza prevedere il suo totale riutilizzo,altrimenti dovrà essere considerato e gestito come rifiuto.
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Avrei una domanda..quali altri tecnici, oltre a noi geologi, sono abilitati a redigere la documentazione necessaria per la gestione delle terre e rocce da scavo?Nella relazione ambientale richiesta si fa riferimento a: 1)inquadramento geologico; 2)ricostruzione stratigrafica da trincea/sondaggio. La norma parla genericamente di un tecnico qualificato...voi che ne pensate?
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Iscritto: Apr 2009
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Ciao LUca.Basso, grazie delle risposte. Ritornando al secondo quesito, te dici :"Per il secondo quesito..NON è possibile lo stoccaggio temporaneo del materiale scavato senza prevedere il suo totale riutilizzo,altrimenti dovrà essere considerato e gestito come rifiuto".. Quindi nella relazione di gestione dovrò indicare cosa ne farò del materiale entro il tempo di deposito concesso dalla norma, che se non ricordo male per progetti soggetti a DIA è non superiore ad un anno. Un altro po di domande. Le analisi le eseguo solo sulle terre che prelevo? Posso stoccarle e dire che entro un anno verranno destinate in discarica? Posso stoccarle indicando un luogo di riutilizzo dove non è ancora attivo un progetto? Sono concesse varianti, cambi di destinazione? Dalle mie parti geometri ed ingegneri svolgono tale pratica! Ciao e ancora grazie delle risposte.
Marco
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Mi dai un link per leggere i contenuti di questa relazione ambientale che citi?
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Ciao Massimo,era una domanda rivolta a me? Personalmente ho preso spunto da un articolo pubblicato nel periodico "acque sotterranee" n°112 ad opera della Commissione straordinaria "terre da scavo" istituita presso l'Ordine dei Geologi della Toscana che puoi trovare al seguente link: http://www.geologitoscana.it/page0.html
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No, grazie lo stesso, intendevo se c'era una norma regionale, immagino. Del Veneto mi pare di aver capito.
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Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
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