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Come dice Massimo, se non avremo l'incarico di redigere la relazione geotecnica ma avremo quello di pensare alle indagini, dovremo redigere una 'relazione sulle indagini geotecniche', dove riporteremo tutti i dati. Sul punto di riportare o meno i valori caratteristici, io ho un dubbio. Questo fa parte della relazione geotecnica ed è spesso ancorato al tipo di opera. Per cui non gli fornirei i valori caratteristici, ci pensino i progettisti se sono in grado di preparare la relazione geotecnica. Oppure il lavoro di definire i parametri caratteristici lo farei con un'adeguata masggiorazione sulla relazione sulle indagini.
Scusa mccoy ma nei paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 non si fa riferimento a nessuna relazione sulle indagini geotecniche ma si dice come ben sai che:
metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica. consistenza, densità, permeabilità, etc si desumono comunque da prove...a meno che non ci si riferisca a indicazioni del tutto qualitative...
Se il DM 88 non vale più (se non per ex zone 4) allora non ha più senso parlare di relazione geotecnica sulle indagini.
Riguardo i parametri geotecnici caratteristici abbiamo già detto che vanno riportati nella relazione geotecnica e scelti in funzione del tipo di opera.
Circa le verifiche di stabilità da inserire nella relazione geologica, questo mi sembra proprio sbagliato!
Basta leggere i punti 6.2.1 e 6.2.2 della normativa per accorgerseneSarà sbagliato e concordo sul fatto che alla luce delle NTC facciano parte della relazione geotecnica (Modellazione geotecnica del pendio - 6.3.2 e 6.3.3) ma ad es. l'ABR della Calabria le prevede come contenuto essenziale a partire da aree a rischio frana R2. Da qui la mia perplessità....
saluti, agi